Allegato F
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI
UNIVERSITARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge
9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig./ soc. (1)
…………………………………………………………………………... di seguito
denominato/ a LOCATRICE, (assistita da (2)…………………………………………...in persona
di
……………………………) concede in locazione al/ alla sig. (1) ……………………………………………
di seguito denominato/ a/ i CONDUTTORE/I identificato/ a/ i mediante (3)………………………...……
(assistito/ a/ i da (2)
…………………………in persona di……………………………………..), che accetta/ no, per sé e suoi aventi
causa, l'unità immobiliare posta in…………………………………..
via ……………………. n……...piano……….scala……..int…….. composta di n. ………..vani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori
(indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune
o meno, ecc. )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
non ammobiliata / ammobiliata (4)
come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà………………………riscaldamento…………………………
acqua …………………….altre ………………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma., del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità
immobiliare:……………………………………………...
b) codice
fiscale della locatrice
…………………………………………………………………
documentazione amministrativa e tecnica sicurezza
impianti: …………………………………………………………………………………………………………
certificato di collaudo e certificazione
energeticA: ………………………………………………………………………………………………………..
a locazione è destinata ad uso esclusivo di
abitazione del CONDUTTORE.
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL
FABBRICATO E/O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: …………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per
la durata di …………………… mesi (5), dal …………………….. …...al
……………………. Alla prima scadenza il
contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il CONDUTTORE non
comunica alla LOCATRICE disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza
del contratto.
Articolo 2
(Natura transitoria)
Secondo quanto
previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della legge n. 431/98, tra …………………………depositato il ……………… presso il Comune di ……………………… , le parti
concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile
per un periodo non eccedente i ……………………..frequentando il corso di studi di
………………….. presso l'Università di ………………………………... .
Articolo 3
(Canone)
Il canone di locazione, è convenuto in euro …………………………………
che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio della
LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero …………………………………………………….., in n. ……… rate eguali
anticipate di euro …………………………….. ciascuna, alle seguenti date: …………………………………
(4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone
è determinato tra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo
territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della
proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ………………. , depositato presso
detto Comune il …………. , prot. ………… , ed inoltre che detto canone è conforme a
quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in …………………. il ……………. tra
la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei
conduttori …………………….. del Comune di …………………………………….…………..
ovvero
secondo quanto stabilito dal decreto di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge
431/1998 (4).
Articolo 4
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) alla
LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una
somma di euro ………………………………. pari a …………
mensilità del canone (6), non
imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo
di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al
termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare
sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. (4)
Articolo 5
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione
dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle
parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che
il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto
concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali ……………………………
b) spese ascensore ………………………….
c) spese riscaldamento ……………………..
d) spese condizionamento ………………….
e) …………………………………………...
f) ……………………………………………
g) ……………………………………………
La LOCATRICE, esclusivamente
in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di
mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi
comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote
di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e
motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a
decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con
quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può adire la Commissione di
conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e
costituita con le modalità indicate all’articolo 22 del presente contratto.
Articolo 6
(Spese ed oneri a carico del conduttore)
Sono a carico del CONDUTTORE
per le quote di competenza esposte al punto 5 le spese che - in base alla
Tabella oneri accessori, allegato G al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo, comma
2, della legge n. 431/98 - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la
LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo
- entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il
conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette
e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche
tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore
o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone
annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua
spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 7
(Riscaldamento, raffrescamento,
condizionamente)
Sono interamente a carico
del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE
per la fornitura dei servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti
dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al punto precedente. Il
CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza
di cui al punto 5.
Il CONDUTTORE è tenuto a
corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di cui sopra
che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella
risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della LOCATRICE richiedere,
a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni
intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato
entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al
riguardo dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.392. Resta altresì salvo
quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a
titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ……………………… , da corrispondere in ………… rate alle seguenti
scadenze:
al …………………. euro
………………………………………………………..
al …………………..euro
………………………………………………………..
al …………………. euro
………………………………………………………..
al …………………. euro
……………………………………………………….. ,
salvo
conguaglio. (7)
Articolo 8
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi
i diritti di banca, sono a carico del
CONDUTTORE.
La
LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi
corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle
organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula
del contratto medesimo.
Articolo 9
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad
effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di
quanto previsto agli articoli 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il
diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente
risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire
ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato
puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone
(nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone),
costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
della legge n. 392/78.
Articolo 10
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire
una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del
contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso
convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la
LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole
proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso
ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della
cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di
recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante
lettera raccomandata almeno sei mesi
prima.
La vendita dell'unità
immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al
CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 11
(Cessione, sublocazione, comodato,
successione)
E' fatto espresso divieto al
CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in
qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo,
l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi
consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia
pure a titolo gratuito, a persone che non sia il CONDUTTORE. L'inosservanza del
presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE
di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice
civile.
Per la successione nel
contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 12
(Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di
recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi
prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto
recesso, la locazione prosegue nei
confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi
periodi di conduzione.
Articolo 13
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad
usare la cosa locata con la diligenza del
padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o
utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione
ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gl'interventi resi necessari da
un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove
il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a
spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata
abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a
dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle
riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il
CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al
CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per
riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli
impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad
osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o
dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo
carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante
dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni
contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di
condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale
per gli inquilini" registrato per la
provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere
avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione dalla LOCATRICE.
La locatrice si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno
sia all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto tutti
gl'interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 1583 e 1584 del Codice civile.
Articolo 14
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver
visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato
d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in
particolare per quanto riguarda tutti gl'impianti, infissi e serramenti. Il
CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di
fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da
qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto
dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende
consegna ad ogni effetto di legge dei
locali suindicati.
La LOCATRICE s'impegna
peraltro ad eseguire entro il………………… i seguenti interventi ………………………………………………………………………………………………………...,
senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di
indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il ……………... i seguenti
interventi: ………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
e l'ammontare della spesa
relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro
…………………………. ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità
immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara
di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal
…………… in virtù di contratto stipulato in data ……………….e di non avere eccezioni
da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il
cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……….(8)
Articolo 15
(Riconsegna)
Alla
data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE
i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti
salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a
mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati
dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della
riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e
di riconsegna.
Articolo 16
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE
fare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli
stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne,
anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o
mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di
riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCATRICE,
senza che il CONDUTTORE possa pretendere
rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 17
(Divieti)
E' fatto divieto al
CONDUTTORE di occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre
fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori
all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato
preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso
la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare
antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà
indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto
che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile,
nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato,
così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa
autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in
condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
In caso di unità immobiliare
sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo 18
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito
custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi
responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti
dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la
responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei
propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a
rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da
tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga
inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati
con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e
derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 19
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la
LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di
riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua
calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per
l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non
fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni
altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali
della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a
fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e
riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla
LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 5, la relativa spesa. Il
CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure
contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri
servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il conduttore ha diritto di
voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale
relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e
di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle
deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto
stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale
caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice
civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita
assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 20
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate
ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali
dati in locazione.
Il CONDUTTORE s'impegna
altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli
aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia,
in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si
obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in
cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e compreso nell'arco
di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per
una durata di due ore.
Articolo 21
(Inadempimento)
Le clausole del presente
contratto di cui agli articoli …………………… …………hanno carattere essenziale sì che,
per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà
diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 1453 del Codice civile
Articolo 22
(Commissione
di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della
legge 431/98, è composta al massimo da
tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente
- sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati
qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di
intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.
Articolo 23
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli
atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali
a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio
di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può
essere provata, se non con atto scritto.
La LOCATRICE ed il conduttore
si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in
relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal
presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice
Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e
dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione
della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
In quanto vi siano più
conduttori tutti gli obblighi del presente contratto si intendono dagli stessi
assunti solidalmente.
Per la
disdetta del contratto da parte della locatrice
si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…...
Letto, approvato e sottoscritto
………………………., li ……………………
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti
specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
Il locatore …………………………………
Il conduttore ………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di
nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare:
ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al
Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale
rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I
dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità
di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in
cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data
comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi sei e quella massima
di mesi trentasei.
(6) Massimo
tre mensilità.
(7) In caso di alloggi
dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in
sostituzione - una clausola del seguente
tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico
autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare
riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello specificato
DPR".
(8) Cancellare per intero o nelle parti non
interessate.