Decreto interministeriale 5 marzo 1999 - Canoni Concordati Palermo

Decreto interministeriale 5 marzo 1999 - Canoni Concordati Palermo

Canoni Concordati
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 
DECRETO 5 marzo 1999

 
Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la  stipula  dei contratti  di  locazione ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. (GU n.67 del 22-3-1999)
 
 
IL MINISTRO DEI  LAVORI PUBBLICI
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELLE FINANZE

 
 Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso abitativo;
 
 Vista la nota del segretariato generale del Cer in data 26 gennaio 1999, con la quale ai sensi  dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 431/1998, si e' proceduto  a convocare le organizzazioni sindacali
 
della   proprietà    edilizia   e   dei    conduttori   maggiormente rappresentative a livello  nazionale   al  fine  di  promuovere  la Convenzione nazionale  per l'individuazione  dei criteri  generali da
 
assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in   sede locale   tra le   stesse associazioni   ai  fini   della determinazione dei canoni di locazione;
 
Vista   la convenzione   nazionale in   data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, ella richiamata legge;
 
Considerato che in data 24 febbraio 1999, a seguito di convocazione da parte del segretariato generale del  Cer, con  nota  in data  9 febbraio 1999, alcune associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia hanno formalmente aderito alla convenzione già  sottoscritta in data 8 febbraio 1999;
 
Visto in particolare l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431/1998 che   prevede  che   i  criteri  generali   previsti  nella convenzione di cui al comma 1  del medesimo art. 4, siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro  delle  finanze,  da   emanare  entro  trenta  giorni  dalla conclusione della convenzione soprarichiamata;
 
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);
 
                             Decreta:

 
Art. 1.
 
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale

 
 1. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'art.  2,  comma   3,  della  legge  9  dicembre   1998,  n.  431, stabiliscono   fasce  di   oscillazione  del   canone  di   locazione all'interno delle  quali, secondo le caratteristiche  dell'edificio e dell'unità immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.
 
 2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative  a livello  locale, al  fine
 
della realizzazione degli accordi  di cui  al comma  1, individuano, avendo acquisito  le informazioni concernenti le  delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di  aree aventi caratteristiche omogenee
 
per:    valori di mercato; dotazioni  infrastrutturali  (trasporti pubblici,  verde  pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);  tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
 
 3. All'interno delle  aree omogenee individuate ai  sensi del comma 2,  possono  essere  evidenziate  zone di  particolare  pregio  o  di particolare degrado.  Per ogni  area ed  eventuale zona,  gli accordi
 
territoriali, con  riferimento agli stessi criteri  di individuazione delle aree omogenee,  devono prevedere un valore minimo  ed un valore massimo del canone.
 
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed  il valore  massimo delle fasce  di oscillazione,  le parti contrattuali,  assistite  -  a  loro  richiesta  -  dalle  rispettive
 
organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
 
tipologia dell'alloggio;
 
stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
 
pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
 
presenza di spazi comuni (cortili,  aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.);
 
dotazione di  servizi tecnici (ascensore, riscaldamento  autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
 
eventuale dotazione di mobilio.
 
 5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori  di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le  fasce di oscillazione per aree  omogenee come sopra indicate  dalle  contrattazioni  territoriali, in  base  ad  appositi accordi  integrativi locali  fra  la proprietà,  assistita  - a  sua richiesta  -  dall'organizzazione  sindacale  dei  proprietari  dalla stessa  prescelta,  e  le  organizzazioni  sindacali  dei  conduttori rappresentative  dell'inquilinato,  in  ogni  caso  firmatarie  degli accordi nazionali e/o territoriali.
 
 6.  Per gli  enti previdenziali  pubblici, si  procede con  accordi integrativi locali, anche in relazione  a quanto previsto dal decreto legislativo  16 febbraio  1996,  n.  104; i  canoni  relativi a  tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati  negli accordi  locali. Gli  accordi integrativi  saranno conclusi  tra   la  proprietà,  assistita   -  a  sua   richiesta  -  dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e   le  organizzazioni   sindacali  dei   conduttori  rappresentative
 
dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
 
 7. Gli  accordi definiti  in sede  locale possono  stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori  minimo  e massimo  delle  fasce  di oscillazione  dei  canoni definiti per  aree omogenee.  Negli stessi accordi  territoriali, che individuano i valori  minimi e massimi esprimendoli  in lire/mq utile o,  eventualmente, secondo  gli usi  locali, possono  essere previste particolari  clausole   in  materia   di  manutenzioni   ordinarie  e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
 
 8. La trattativa  territoriale definisce il contratto  tipo, di cui il modello e'  allegato al presente decreto (allegato  A), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
 
 a) rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;
 
 b)  previsione,  nel  caso   che  il  locatore  abbia  riacquistato l'alloggio a  seguito di illegittimo esercizio  della disdetta ovvero non  lo  adibisca agli  usi  richiesti,  di  un risarcimento  pari  a trentasei mensilità dell'ultimo canone;
 
 c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
 
 d) previsione, ove  le parti lo concordino, di  prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
 
 e)  possibilità,   in  sede   di  accordi  locali,   di  prevedere l'aggiornamento  del  canone in  misura  contrattata  e comunque  non superiore al 75% della variazione Istat;
 
 f) modalità di  consegna dell'alloggio con verbale  o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
 
 g)  produttività   di  interessi   legali  annuali   sul  deposito cauzionale non superiore alle tre mensilità;
 
 h)  esplicito richiamo  ad accordi  sugli oneri  accessori ai  fini della ripartizione tra  le parti ed in ogni caso  richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
 
 i)  previsione  di   una  commissione  conciliativa  stragiudiziale facoltativa.
 
 9. Il  contratto nella parte  descrittiva deve contenere  tutti gli elementi   ed  i   riferimenti  documentali   ed  informativi   sulla classificazione  catastale, le  tabelle millesimali,  lo stato  degli impianti e  delle attrezzature  tecnologiche anche in  relazione alle normative  sulla  sicurezza  nazionale  e  comunitaria,  nonche'  una clausola  che faccia  riferimento  alla  reciproca autorizzazione  ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
 10. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal  presente  articolo,   possono  essere  stipulati  esclusivamente utilizzando  i contratti  tipo  stabiliti negli  accordi locali,  che saranno  depositati   presso  il   comune  unitamente   agli  accordi territoriali.

 
 Art. 2.
 
Criteri per la definizione dei canoni di locazione  e dei contratti tipo per gli usi transitori

 
 1. I contratti  di locazione di natura transitoria  di cui all'art.5, comma  1, della legge  9 dicembre 1998,  n. 431, hanno  durata non inferiore ad un mese e non  superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare  particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori  per fattispecie da individuarsi  nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
 
 2.  Il  contratto  tipo  definito  a  livello  locale  prevede  una specifica clausola che individui  l'esigenza transitoria del locatore e del  conduttore i  quali dovranno  confermare il  verificarsi della stessa, tramite  lettera raccomandata da inviarsi  avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto.  Qualora il locatore non adempia a questo onere  contrattuale oppure siano venute meno  le cause della transitorietà,  il contratto  tipo  deve  prevedere la  riconduzione della durata  a quella prevista  all'art. 2,  comma 1, della  legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 
 3. L'esigenza  transitoria del  conduttore deve essere  provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
 
 4.  I  canoni di  locazione  dei  contratti di  natura  transitoria ricadenti  nelle undici  aree metropolitane  (Roma, Milano,  Venezia, Genova, Bologna,  Firenze, Napoli, Torino, Bari,  Palermo e Catania), nei comuni con  esse confinanti e nei comuni  capoluogo di provincia, sono definiti  dalle parti  all'interno dei  valori minimi  e massimi stabiliti per  le fasce  di oscillazione per  le zone  omogenee, come individuati all'art. 1.  In caso di inesistenza di  accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni fissate  dal decreto  di  cui  all'art. 4,  comma  3,  della legge  9 dicembre 1998, n. 431.
 
 5.  Negli stessi  accordi  territoriali, che  individuano i  valori minimi  e massimi  esprimendoli  in lire/mq  utile o,  eventualmente, secondo gli usi locali,  possono essere previste particolari clausole in materia  di manutenzioni  ordinarie e  straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
 
 6. La trattativa  territoriale definisce il contratto  tipo, di cui il modello e'  allegato al presente decreto (allegato  B), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
 
 a) durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
 
 b)  dichiarazioni del  locatore  e del  conduttore che  esplicitino l'esigenza della transitorietà;
 
 c) onere  per il  locatore di confermare  prima della  scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;
 
 d) riconduzione  del contratto all'art.  2, comma 1, della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero
 
risarcimento pari a trentasei mensilità  in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato;
 
 e)  previsione di  una  particolare ipotesi  di transitorietà  per soddisfare  esigenze del  conduttore che  lo stesso  deve documentare
 
allegandole al contratto;
 
 f) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
 
 g) esclusione della sublocazione;
 
 h) previsione, ove  le parti lo concordino, di  prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
 
 i) modalità  di consegna  con verbale  o comunque  con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
 
 l)  produttività   di  interessi   legali  annuali   sul  deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
 
 m)  esplicito richiamo  ad accordi  sugli oneri  accessori ai  fini della ripartizione ed  in ogni caso richiamo  alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
 
 n)  previsione  di   una  commissione  conciliativa  stragiudiziale facoltativa.
 
 7. Il  contratto nella parte  descrittiva deve contenere  tutti gli elementi   ed  i   riferimenti  documentali   ed  informativi   sulla classificazione  catastale, le  tabelle millesimali,  lo stato  degli impianti e  delle attrezzature  tecnologiche anche in  relazione alle normative  sulla  sicurezza  nazionale  e  comunitaria,  nonche'  una clausola  che faccia  riferimento  alla  reciproca autorizzazione  ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
 8. I contratti di locazione  realizzati in base ai criteri definiti dal  presente  articolo,   possono  essere  stipulati  esclusivamente utilizzando  i contratti  tipo  stabiliti negli  accordi locali,  che saranno  depositati   presso  il  comune,  unitamente   agli  accordi territoriali.

 
Art. 3.
 
Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede

 
 1.  Nei  comuni  sede  di   università  o  di  corsi  universitari distaccati, nonche'  nei comuni  limitrofi, gli  accordi territoriali devono  prevedere  particolari  contratti   tipo  per  soddisfare  le esigenze  degli  studenti  universitari fuori  sede.  Tale  tipologia contrattuale  e' utilizzata  esclusivamente  qualora l'inquilino  sia iscritto ad  un corso  di laurea  in un comune  diverso da  quello di residenza (da specificare nel contratto).
 
 2. I  contratti di cui al  comma 1 hanno  durata da sei mesi  a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti  universitari fuori sede  o dalle aziende per  il diritto allo studio.  I canoni di  locazione sono definiti in  accordi locali sulla base  delle fasce di  oscillazione per aree  omogenee stabilite  negli accordi territoriali di cui all'art. 1.
 
 3. Gli accordi locali  di cui al comma 3 dell'art.  2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale.  Per ogni  singolo contratto  si puo',  inoltre, tenere conto:
 
  della presenza del mobilio;
 
  di particolari clausole;
 
  delle eventuali modalità di rilascio.
 
 4.  Negli stessi  accordi  territoriali, che  individuano i  valori minimi  e massimi  esprimendoli  in lire/mq  utile o,  eventualmente,
 
secondo gli usi locali,  possono essere previste particolari clausole in materia  di manutenzioni  ordinarie e  straordinarie, ripartizione
 
degli oneri accessori ed altro.
 
 5. La trattativa  territoriale definisce il contratto  tipo, di cui il modello e'  allegato al presente decreto (allegato  C), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
 
 a) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
 
 b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;
 
 c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
 
 d)  facoltà di  recesso  parziale  per il  conduttore  in caso  di pluralità di conduttori;
 
 e) esclusione della sublocazione;
 
 f) modalità  di consegna  con verbale  o comunque  con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
 
 g)  produttività   di  interessi   legali  annuali   sul  deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
 
 h)  esplicito richiamo  ad accordi  sugli oneri  accessori ai  fini della  ripartizione  tra le  parti  ed  in  ogni caso  richiamo  alle disposizioni degli  articoli 9 e  10 della  legge 27 luglio  1978, n. 392;
 
 i)  previsione  di   una  commissione  conciliativa  stragiudiziale facoltativa.
 
 6. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere  tutti gli  elementi ed  i riferimenti  documentali ed informativi sulla classificazione  catastale, le tabelle millesimali, lo stato  degli impianti e  delle attrezzature tecnologiche  anche in relazione  alle normative  sulla sicurezza  nazionale e  comunitaria, nonche'   una  clausola   che  faccia   riferimento  alla   reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
 7. I contratti di locazione  realizzati in base ai criteri definiti ai   sensi   del   presente   articolo   possono   essere   stipulati esclusivamente utilizzando  i contratti tipo stabiliti  negli accordi locali,  che  saranno depositati  presso  il  comune unitamente  agli accordi territoriali.

 
Art. 4.
 
 Agevolazioni fiscali

 
 1. Ai contratti  di locazione di immobili ad  uso abitativo situati nei comuni di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30  dicembre 1988, n. 551,  convertito dalla  legge 21  febbraio 1989,  n. 61,  stipulati o rinnovati ai  sensi delle  disposizioni dell'art.  2, comma  3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,  a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle  condizioni fissate dal presente decreto , nonche' ai contratti di  cui agli articoli 1, comma 3,  e 5, comma 2, della  medesima legge  n.  431  del 1998,  si  applica la  disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
 
 2.  Il reddito  imponibile  dei fabbricati  locati, determinato  ai sensi  dell'art.  34  del  testo unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre 1986, n.  917, e' ridotto  del 30 per  cento, a condizione  che nella dichiarazione  dei   redditi  relativa  all'anno in cui  s'intende usufruire  della   agevolazione,  siano   indicati  gli   estremi  di registrazione  del   contratto  di   locazione,  nonche'   l'anno  di presentazione  della  denuncia  dell'immobile  ai  fini  dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.
 
 3.  In sede  di  prima  applicazione del  presente  decreto e  fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito  ai sensi dell'art. 8, comma 4, della  citata legge n. 431 del 1998,  la base imponibile per la determinazione  dell'imposta di  registro e' assunta  nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.

 
Art. 5.

 
 1. Il  presente decreto  sarà pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
  
Roma, 5 marzo 1999
 
                        
                             Il Ministro dei lavori pubblici
 
                                           Micheli
 
                            
                              Il Ministro delle finanze
 
                                          Visco
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999
 

Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 41
 


Allegato A
 
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

 
 Il/la sig./soc.  (1) .............................................. di seguito denominato/a  locatore ................................... (assistito/a da (3) ................................................. in persona di ......................................................)
 
                       Concede in locazione
 
 al/alla sig. (1) .................................................. di  seguito denominato/a conduttore .................................
 
identificato/a mediante (2) ......................................... (assistito/a da (3) .................................................
 
in  persona di......................................................) che  accetta, per se' e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta
 
in via .................. n. civico ...... piano ..........scala .... int........ composto di n. ....... vani, oltre cucina  e  servizi,  e
 
dotata   altresi'   dei   seguenti   elementi   accessori   (cantina, autorimessa singola, posto  macchina    in  comune  o  meno,    ecc.:
 
indicare      quali)   ......................................     non ammobiliato/ammobiliato come   da elenco a  parte,  sottoscritto  dai
 
contraenti.
 
Tabelle millesimali. Proprietà  .............................riscaldamento ..............  acqua  ................................ altre ...............................................................
 
 Comunicazione ex art.  8, terzo comma, del  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).
 
 Codice  fiscale  del locatore  ...........................  estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare .......................................................................................
 
....................................................................
 
 Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti ....................................................................
 
  Certificato di collaudo e certificazione energetica....................................................................
 
 La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
 
 1) il contratto  e' stipulato per la durata di  anni (4) dal .................. al  .................... e alla prima  scadenza, ove le parti  non concordino  sul  rinnovo  del medesimo,  e  senza che  sia necessaria disdetta  per finita locazione, il  contratto e' prorogato
 
di diritto di  due anni fatta salva la facoltà  di disdetta da parte del locatore  che intenda  adibire l'immobile  agli usi  o effettuare sullo stesso  le opere  di cui  all'art. 3  della legge  n. 431/1998, ovvero vendere l'immobile  alle condizioni e con le  modalità di cui all'art. 3.  Alla scadenza del  periodo di proroga  biennale ciascuna delle parti  ha diritto  di attivare  la procedura  per il  rinnovo a nuove  condizioni  o  per  la   rinuncia  al  rinnovo  del  contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.   In  mancanza   della  comunicazione   il  contratto   e'  rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Nel caso  in cui il  locatore abbia riacquistato  la disponibilità
 
dell'alloggio alla prima  scadenza e non lo adibisca,  nel termine di dodici   mesi  dalla   data   in  cui   ha   riacquistato  la  detta disponibilità, agli  usi per  i quali ha  esercitato la  facoltà di disdetta, il conduttore  avrà diritto al ripristino  del rapporto di locazione alle medesime condizioni di  cui al contratto disdettato o, in  alternativa,  ad  un  risarcimento in  misura  pari  a  trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito;
 
 2)  il conduttore  ha facoltà  di  recedere per  gravi motivi  dal contratto previo  avviso da recapitarsi a  mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima;
 
 3)  l'immobile dovrà  essere  destinato esclusivamente  ad uso  di civile abitazione del conduttore e  delle persone attualmente con lui conviventi:
 
................................................................................................................................
 
 Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
 
 4)  il   canone  annuo  di  locazione,   secondo  quanto  stabilito dall'accordo definito tra e depositato in data ...................... presso il  comune di  e' convenuto in  lire ................../euro ..................., che  il conduttore  si obbliga  a corrispondere nel  domicilio   del  locatore  ovvero  a   mezzo  bonifico  bancario ovvero........................................... in  n. ............ rate   eguali   anticipate   di   lire............................... ciascuna,  scadenti il  ...................... Tale  canone e'  stato
 
determinato  dalle parti  sulla base  dell'applicazione dei  seguenti criteri  e parametri:  secondo  quanto  stabilito dall'art.  ........ dell'accordo ovvero dall'articolo .........  del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con  il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998.
 
 Nel caso in cui l'accordo territoriale  di cui al presente punto lo preveda,  il   canone  sarà  aggiornato  annualmente   nella  misura contrattata che comunque non potrà  superare il 75% della variazione Istat;
 
 5) il pagamento del canone o  di quant'altro dovuto anche per oneri accessori  non  potrà  essere  sospeso  o  ritardato  da  pretese  o eccezioni  del conduttore,  qualunque ne  sia il  titolo. Il  mancato puntuale pagamento, per  qualunque causa, anche di una  sola rata del canone  (nonche' di  quant'altro dovuto  ove di  importo pari  ad una mensilità  del canone),  costituisce  in mora  il conduttore,  fatto salvo quanto  previsto dagli articoli  5 e  55 della legge  27 luglio 1978, n 392;
 
 6) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonche' ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione;
 
 7) il conduttore  dichiara di aver visitato la casa  locatagli e di averla trovata adatta  all'uso convenuto e - cosi' -  di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel  momento della  medesima  custode. Il  conduttore  si impegna  a riconsegnare l'unità immobiliare locata  nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta  salvo il deperimento  d'uso, pena il  risarcimento del danno. Si  impegna, altresi', a  rispettare le norme  del regolamento dello stabile  ove esistente,  accusando in  tal caso  ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, cosi' come si  impegna   ad  osservare   le  deliberazioni   dell'assemblea  dei condomini. E' in ogni caso vietato  al conduttore di compiere atti, e
 
tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello  stabile.  Le  parti  danno   atto,  in  relazione  allo  stato
 
dell'immobile, ai  sensi dell'art. 1590  del codice civile  di quanto segue .................................................................................................................................. ovvero come da allegato verbale di consegna;
 
 8) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione  ai locali locati ed alla  loro destinazione, o agli  impianti esistenti,  senza il  preventivo consenso  scritto del locatore;
 
 9)  il  conduttore  esonera   espressamente  il  locatore  da  ogni responsabilità  per  i  danni  diretti  o  indiretti  che  potessero derivargli da fatto dei dipendenti  del locatore medesimo nonche' per interru zioni incolpevoli dei servizi;
 
 10) a garanzia delle obbligazioni  tutte che assume con il presente contratto,  il conduttore  versa/non versa  al locatore  (che con  la firma del  contratto ne  rilascia, in caso,  quietanza) una  somma di lire ...................../euro...................... pari a ..... .. mensilità del canone,  non imputabile in conto  pigioni e produttiva di interessi legali che saranno  corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
 
 Il deposito  cauzionale come  sopra costituito sarà  restituito al termine  della  locazione  previa verifica  dello  stato  dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
 
  Altre forme di garanzia; .....................................................................................
 
 11) per  gli oneri  accessori le  parti faranno  applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 4). In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al  servizio di pulizia, al funzionamento e   all'ordinaria   manutenzione   dell'ascensore,   alla   fornitura dell'acqua nonche'  dell'energia elettrica,  del riscaldamento  e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonche' alle  forniture degli altri  servizi comuni. Le spese  per il servizio  di   portineria,  ove  istituito,  saranno   a  carico  del conduttore nella misura del novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve  avvenire - in sede di consuntivo - entro due  mesi dalla richiesta. Prima di  effettuare il pagamento, il conduttore  ha diritto  di ottenere l'indicazione  specifica delle spese anzidette e dei criteri  di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore   condominiale,   ove   esistente)   dei   documenti giustificativi   delle    spese   effettuate,   anche    tramite   le organizzazioni sindacali. In  una col  pagamento  della  prima rata  del  canone annuale,  il conduttore verserà  una quota di  acconto non superiore a  quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente;
 
 12) il  conduttore ha  diritto di voto,  in luogo  del proprietario dell'unità  immobiliare  locatagli,  nelle  delibere  dell'assemblea condominiale relative  alle spese ed  alle modalità di  gestione dei servizi  di riscaldamento  e  di condizionamento  d'aria. Ha  inoltre diritto  di intervenire,  senza  voto, sulla  delibere relative  alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito  in materia di riscaldamento  e di condizionamento d'aria si applica anche ove si  tratti di edificio non in condominio. In  tale  caso (e  con  l'osservanza,  in quanto  applicabili,  delle disposizioni  del  codice  civile  sull'assemblea  dei  condomini)  i conduttori  si  riuniscono  in  apposita  assemblea  convocata  dalla proprietà o da almeno tre conduttori;
 
 13)  il conduttore  - in  caso  di installazione  sullo stabile  di antenna   televisiva   centralizzata   -  si   obbliga   a   servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in  caso di inosservanza -  autorizzato a far rimuovere  e demolire ogni  antenna individuale  a  spese del  conduttore,  il quale  nulla potrà  pretendere a  qualsiasi titolo,  fatte salve  e eccezioni  di legge;
 
 14)  nel  caso  in  cui il  locatore  intendesse  vendere  l'unità immobiliare  locata   il  conduttore  dovrà  consentire   la  visita all'unità immobiliare  una volta alla  settimana per almeno  due ore con  l'esclusione   dei  giorni  festivi,  oppure   con  le  seguenti modalità:  ................................................................... .;
 
 15) il locatore  concede/o non concede il diritto  di prelazione al conduttore  in caso  di vendita  dell'immobile locato  da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
 
 16) il locatore  concede/o non concede il diritto  di prelazione al
 
conduttore in caso  di nuova locazione, alla  scadenza del contratto,
 
da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
 
 17) le spese di bollo per  il presente contratto, e per le ricevute
 
conseguenti, sono a carico del conduttore.
 
 Il locatore  provvederà alla registrazione del  contratto, dandone
 
notizia  al  conduttore.  Questi   corrisponderà  la  quota  di  sua
 
spettanza,  pari  alla  metà.  Le parti  potranno  delegare  per  la
 
registrazione  del contratto  una  delle  organizzazioni che  abbiano
 
prestato assistenza per la stipula del presente contratto;
 
 18)  a  tutti  gli  effetti del  presente  contratto,  comprese  la
 
notifica  degli  atti  esecutivi,  e   ai  fini  della  competenza  a
 
giudicare, il conduttore elegge domicilio  nei locali a lui locati e,
 
ove egli piu'  non li occupi o comunque detenga,  presso l'ufficio di
 
segreteria del comune ove e' situato l'immobile locato;
 
 19) qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo, e
 
non puo' essere provata, se non mediante atto scritto;
 
 20) il  locatore ed il  conduttore si autorizzano  reciprocamente a
 
comunicare  a  terzi   i  propri  dati  personali   in  relazione  ad
 
adempimenti  connessi col  rapporto di  locazione (legge  31 dicembre
 
1996, n. 675);
 
 21) per quanto  non previsto dal presente contratto  le parti fanno
 
espresso rinvio alla  convenzione nazionale di cui  all'art. 4, comma
 
1,  della legge  n.  431/1998,  al decreto  del  Ministro dei  lavori
 
pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4,
 
comma 2, della legge n. 431/1998  del ..............................,
 
all'accordo  di  cui  al punto 4) (eventualmente   al   decreto   del
 
Ministro  dei  lavori  pubblici  di concerto con   il Ministro  delle
 
finanze    di  cui  all'art. 4,   comma 3, della legge   n. 431/1998,
 
emanato   il.......), alle disposizioni   del  codice  civile,  della
 
legge  27 luglio 1978,  n. 392, della legge  9 dicembre 1998, n. 431,
 
e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
 
 22) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia
 
che dovesse sorgere  in merito alla interpretazione  e esecuzione del
 
presente  contratto la  commissione  di conciliazione  stragiudiziale
 
paritetica istituita tra nell'ambito dell'accordo di cui al punto 4);
 
   23) altre pattuizioni ...........................................
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
  Letto, approvato e sottoscritto
 
 ............................., li .............................
 
  Il locatore ..................................
 
  Il conduttore ................................
 
 A mente dell'art. 1342, secondo  comma, del codice civile, le parti
 
specificamente approvano i patti di cui  ai punti 1), 2), 3), 4), 5),
 
7), 9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) e 23).
 
  Il locatore ..................................
 
  Il conduttore ................................
 
  Sottoscrivono in segno della prestata assistenza
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
 (1) Per le persone fisiche,  riportare: nome, cognome, luogo e data
 
di nascita,  domicilio e codice  fiscale. Per le  persone giuridiche,
 
indicare: ragione sociale, sede,  codice fiscale, partita Iva, numero
 
iscrizione  tribunale nonche'  nome, cognome  e data  di nascita  del
 
legale rappresentante.
 
 (2) Documento di  riconoscimento: tipo ed estremi.  I dati relativi
 
devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di
 
P.S., da parte del locatore,  ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge
 
21 marzo 1978, n. 59, convertito  dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
 
Nel caso  in cui il  conduttore sia cittadino  extracomunitario, deve
 
essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7
 
del decreto legislativo n. 286/1998.
 
 (3) Assistenza facoltativa.
 
 (4) La durata minima e' di anni tre.

 
                                                          Allegato B

 
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
DI NATURA TRANSITORIA
 
(ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)


 
 Il/la sig./soc.  (1) di seguito denominato/a  locatore ............
 
....................................................................
 
(assistito/a da (3) .................................................
 
in persona di.......................................................)
 
                       Concede in locazione
 
 al/alla sig. (1) ..................................................
 
di  seguito denominato/a conduttore .................................
 
identificato/a mediante (2) .........................................
 
(assistito/a da (3) .................................................
 
in  persona di......................................................)
 
che  accetta, per se' e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta
 
in via n..... civico ...... piano ..........scala ....... int.  .....
 
composto di n. .......   vani,  oltre  cucina  e  servizi,  e  dotata
 
altresi'  dei  seguenti  elementi  accessori  (cantina,   autorimessa
 
singola, posto macchina  in comune o meno,  ecc.:   indicare   quali)
 
......................................   non  ammobiliato/ammobiliato
 
come  da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
 
Tabelle millesimali.
 
 Proprietà  .......................................................
 
riscaldamento .......................................................
 
acqua  .................... altre ...................................
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
 Comunicazione ex art.  8, terzo comma, del  decreto-legge 11 luglio
 
1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).
 
 Codice  fiscale  del locatore  ...........................  estremi
 
catastali identificativi dell'unità immobiliare ....................
 
 Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti
 
...................................................................;
 
....................................................................
 
  Certificato di collaudo e certificazione energetica
 
...................................................................;
 
....................................................................
 
  La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
 
 1) il contratto  e' stipulato per la durata di  mesi (4) ..........
 
dal ................... al    ....................  allorche',  fatto
 
salvo  quanto  previsto  dal  punto    2),  cesserà senza bisogno di
 
disdetta alcuna, e il  locatore  nel  rispetto  di  quanto   previsto
 
dalla  convenzione  nazionale  firmata  in  data, ......... dall'art.
 
....... del decreto del Ministro dei lavori pubblici   e di  concerto
 
con il Ministro  delle finanze, n..... del  .............,  dall'art.
 
........    dell'accordo  tra ......... depositato il ...............
 
presso il comune di ......  il ................. dichiara la seguente
 
esigenza  che giustifica la transitorietà del contratto: ;
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
 2) il locatore ha l'onere  di confermare il verificarsi dell'evento
 
e della  dichiarazione che  ha giustificato  la stipula  del presente
 
contratto di  natura transitoria tramite lettera  raccomandata a/r da
 
inviarsi al conduttore nel termine di giorni prima della scadenza del
 
contratto. In  caso di  mancato invio della  lettera ovvero  di venir
 
meno delle  condizioni che  hanno giustificato la  transitorietà, il
 
contratto  si intende  ricondotto alla  durata prevista  dall'art. 2,
 
comma 1, della legge n. 431/1998.
 
 In ogni caso  ove il locatore abbia  riacquistato la disponibilità
 
dell'alloggio alla  scadenza e  non lo adibisca,  nel termine  di sei
 
mesi dalla data in cui  ha riacquistato la detta disponibilità, agli
 
usi  espressamente  dichiarati  nel  contratto  il  conduttore  avrà
 
diritto al  ripristino del rapporto  di locazione alle  condizioni di
 
cui all'art. 2,  comma 1, della legge n. 431/1998  o, in alternativa,
 
ad un risarcimento in misura  pari a trentasei mensilità dell'ultimo
 
canone di locazione percepito;
 
 3) ai  sensi di quanto  previsto dall'art. .......  dell'accordo di
 
cui al  punto 1)  le parti  concordano che  la presente  locazione ha
 
natura  transitoria   in  quanto   il  conduttore   espressamente  ha
 
l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i .....
 
.........mesi  per il  seguente  motivo che  documenta allegando  al
 
presente contratto;
 
 4)  nel caso  previsto dall'art.  2, il  conduttore ha  facoltà di
 
recedere per gravi motivi dal  contratto previo avviso da recapitarsi
 
a mezzo lettera raccomandata almeno ....... prima;
 
 5)  l'immobile dovrà  essere  destinato esclusivamente  ad uso  di
 
civile abitazione del conduttore e  delle persone attualmente con lui
 
conviventi: .........................................................
 
Per  la successione  del contratto,  si applica  l'art. 6 della legge
 
27  luglio  1978,  n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza
 
della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
 
 6) il conduttore non potrà sublocare  o dare in comodato, in tutto
 
o in parte, l'unità immobiliare,  pena la risoluzione di diritto del
 
contratto;
 
 7) il canone  annuo di locazione e' stabilito  in lire .........../
 
euro  ..................., ovvero  (per le 11    aree  metropolitane,
 
nei comuni con essi confinanti  e nei comuni capoluogo di provincia),
 
secondo quanto stabilito dall'accordo di cui al punto 1) e' convenuto
 
in  lire   ..................../euro  ....................,   che  il
 
conduttore  si obbliga  a  corrispondere nel  domicilio del  locatore
 
ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero .............................
 
............ in n. ............ rate  eguali anticipate di lire ....
 
...............  ciascuna,   scadenti  il   ........................
 
Tale    canone      e'   stato determinato   dalle parti   sulla base
 
dell'applicazione dei   seguenti  criteri    e  parametri:    secondo
 
quanto  stabilito dall'art.  ........  dell'accordo  di cui  al punto
 
1)  .................................., ovvero   dall'art. ..........
 
del decreto  del  Ministro dei  lavori pubblici e  di concerto    con
 
il Ministro delle  finanze di cui all'  art. 4, comma 3,  della legge
 
n.  431/1998;
 
 8) il pagamento del canone o  di quant'altro dovuto anche per oneri
 
accessori  non  potrà  essere  sospeso  o  ritardato  da  pretese  o
 
eccezioni  del conduttore,  qualunque ne  sia il  titolo. Il  mancato
 
puntuale pagamento, per  qualunque causa, anche di una  sola rata del
 
canone  (nonche' di  quant'altro dovuto  ove di  importo pari  ad una
 
mensilità  del canone),  costituisce  in mora  il conduttore,  fatto
 
salvo quanto  previsto dagli articoli  5 e  55 della legge  27 luglio
 
1978, n. 392;
 
 9) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare
 
al locatore, al suo amministratore nonche' ai loro incaricati ove gli
 
stessi ne abbiano - motivandola - ragione;
 
 10)  il conduttore  dichiara di  aver visitato  l'unita immobiliare
 
locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - cosi' - di
 
prenderla in  consegna ad  ogni effetto con  il ritiro  delle chiavi,
 
costituendosi da  quel momento della medesima  custode. Il conduttore
 
si  impegna a  riconsegnare l'unità  immobiliare locata  nello stato
 
medesimo in  cui l'ha  ricevuta salvo il  deperimento d'uso,  pena il
 
risarcimento del danno.  Si impegna, altresi', a  rispettare le norme
 
del regolamento  dello stabile ove  esistente, accusando in  tal caso
 
ricevuta  della  consegna dello  stesso  con  la firma  del  presente
 
contratto,  cosi'  come  si  impegna ad  osservare  le  deliberazioni
 
dell'assemblea dei condomini.  E' in ogni caso  vietato al conduttore
 
di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia
 
agli altri abitanti dello stabile.  Le parti danno atto, in relazione
 
allo stato dell'immobile,  ai sensi dell'art. 1590  del codice civile
 
di quanto segue .....................................................
 
....................................................................
 
...................................................................,
 
ovvero come da allegato verbale di consegna;
 
 11)   il  conduttore   non   potrà   apportare  alcuna   modifica,
 
innovazione,  miglioria o  addizione ai  locali locati  ed alla  loro
 
destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso
 
scritto del locatore;
 
 12)  il  conduttore  esonera  espressamente  il  locatore  da  ogni
 
responsabilità  per  i  danni  diretti  o  indiretti  che  potessero
 
derivargli da fatto dei dipendenti  del locatore medesimo nonche' per
 
interruzioni incolpevoli dei servizi;
 
 13) a garanzia delle obbligazioni  tutte che assume con il presente
 
contratto,  il conduttore  versa/non versa  al locatore  (che con  la
 
firma del  contratto ne  rilascia, in caso,  quietanza) una  somma di
 
lire .................... /euro ....................  pari a ...... .
 
mensilità del canone,  non imputabile in conto  pigioni e produttiva
 
di interessi legali che saranno  corrisposti al conduttore al termine
 
di ogni anno di locazione.
 
 Il deposito  cauzionale come  sopra costituito sarà  restituito al
 
termine  della  locazione  previa verifica  dello  stato  dell'unità
 
immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
 
  Altre forme di garanzia ..........................................
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
 14) per  gli oneri  accessori le  parti faranno  applicazione della
 
"Tabella oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 1).
 
 In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in
 
quanto esistenti - relative al  servizio di pulizia, al funzionamento
 
e   all'ordinaria   manutenzione   dell'ascensore,   alla   fornitura
 
dell'acqua nonche'  dell'energia elettrica,  del riscaldamento  e del
 
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine
 
nonche' alle  forniture degli altri  servizi comuni. Le spese  per il
 
servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore
 
nella misura del novanta per cento.
 
 Il pagamento di quanto sopra deve  avvenire - in sede di consuntivo
 
- entro due  mesi dalla richiesta. Prima di  effettuare il pagamento,
 
il conduttore  ha diritto  di ottenere l'indicazione  specifica delle
 
spese anzidette e dei criteri  di ripartizione. Ha inoltre diritto di
 
prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o
 
l'amministratore   condominiale,   ove   esistente)   dei   documenti
 
giustificativi   delle    spese   effettuate,   anche    tramite   le
 
organizzazioni sindacali.
 
 In  una col  pagamento  della  prima rata  del  canone annuale,  il
 
conduttore verserà  una quota di  acconto non superiore a  quella di
 
sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente;
 
 15) il  conduttore ha  diritto di voto,  in luogo  del proprietario
 
dell'unità  immobiliare  locatagli,  nelle  delibere  dell'assemblea
 
condominiale relative  alle spese ed  alle modalità di  gestione dei
 
servizi  di riscaldamento  e  di condizionamento  d'aria. Ha  inoltre
 
diritto  di intervenire,  senza  voto, sulla  delibere relative  alla
 
modificazione degli altri servizi comuni.
 
 Quanto stabilito  in materia di riscaldamento  e di condizionamento
 
d'aria si applica anche ove si  tratti di edificio non in condominio.
 
In  tale  caso (e  con  l'osservanza,  in quanto  applicabili,  delle
 
disposizioni  del  codice  civile  sull'assemblea  dei  condomini)  i
 
conduttori  si  riuniscono  in  apposita  assemblea  convocata  dalla
 
proprietà o da almeno tre conduttori;
 
 16)  il conduttore  - in  caso  di installazione  sullo stabile  di
 
antenna   televisiva   centralizzata   -  si   obbliga   a   servirsi
 
esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore
 
- in  caso di inosservanza -  autorizzato a far rimuovere  e demolire
 
ogni  antenna individuale  a  spese del  conduttore,  il quale  nulla
 
potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge;
 
 17) nel caso  in cui il locatore intendesse vendere  la casa locata
 
il conduttore dovrà consentire  la visita all'unità immobiliare una
 
volta alla settimana  per almeno due ore con  l'esclusione dei giorni
 
festivi, oppure con le seguenti modalità: ..........................
 
...................................................................;
 
 18) il locatore  concede/o non concede il diritto  di prelazione al
 
conduttore  in caso  di vendita  dell'immobile locato  da esercitarsi
 
secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
 
 19) le spese di bollo per  il presente contratto, e per le ricevute
 
conseguenti, sono a carico del conduttore.
 
 Il locatore  provvederà alla registrazione del  contratto, dandone
 
notizia  al  conduttore.  Questi   corrisponderà  la  quota  di  sua
 
spettanza,  pari  alla  metà.  Le parti  potranno  delegare  per  la
 
registrazione  del  contratto  una  delle  organizzazioni  che  hanno
 
prestato assistenza per la stipula del presente contratto;
 
 20)  a  tutti  gli  effetti del  presente  contratto,  comprese  la
 
notifica  degli  atti  esecutivi,  e   ai  fini  della  competenza  a
 
giudicare, il conduttore elegge domicilio  nei locali a lui locati e,
 
ove egli piu'  non li occupi o comunque detenga,  presso l'ufficio di
 
segreteria del comune ove e' situato l'immobile locato;
 
 21) qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo, e
 
non puo' essere provata, se non mediante atto scritto;
 
 22) il  locatore ed il  conduttore si autorizzano  reciprocamente a
 
comunicare  a  terzi   i  propri  dati  personali   in  relazione  ad
 
adempimenti  connessi col  rapporto di  locazione (legge  31 dicembre
 
1996, n. 675);
 
 23) per quanto  non previsto dal presente contratto  le parti fanno
 
espresso rinvio alla convenzione nazionale  ex art. 4, comma 1, legge
 
n.  431/1998 del ...................................................,
 
al  decreto   del  Ministro dei  lavori pubblici  di concerto con  il
 
Ministro delle finanze  di cui all'art. 4,  comma 2, della  legge  n.
 
431/1998  del ....................................., all'accordo   di
 
cui  al   punto   1) (eventualmente   al  decreto  del  Ministro  dei
 
lavori  pubblici  di concerto con  il Ministro delle finanze  di  cui
 
all'art.  4,    comma  3,  della  legge    n.  431/1998, emanato   il
 
.............................), alle disposizioni  del codice civile,
 
della  legge 27 luglio 1978,  n. 392, della legge   9 dicembre  1998,
 
n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
 
 24) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia
 
che dovesse sorgere  in merito alla interpretazione  e esecuzione del
 
presente  contratto la  commissione  di conciliazione  stragiudiziale
 
paritetica istituita tra.............................................
 
nell'ambito dell'accordo di cui al punto 1);
 
   25) altre pattuizioni
 
  Letto, approvato e sottoscritto
 
 ............................., li .............................
 
  Il locatore ....................................
 
  Il conduttore ..................................
 
 A mente dell'art. 1342, secondo  comma, del codice civile, le parti
 
specificamente approvano i patti di cui  ai punti 1), 2), 3), 4), 5),
 
7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22) e 25).
 
  Il locatore ..................................
 
  Il conduttore ................................
 
  Sottoscrivono in segno della prestata assistenza
 
....................................................................
 
....................................................................
 
 (1) Per le persone fisiche,  riportare: nome, cognome, luogo e data
 
di nascita,  domicilio e codice  fiscale. Per le  persone giuridiche,
 
indicare: ragione sociale, sede,  codice fiscale, partita Iva, numero
 
iscrizione  tribunale nonche'  nome, cognome  e data  di nascita  del
 
legale rappresentante.
 
 (2) Documento di  riconoscimento: tipo ed estremi.  I dati relativi
 
devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di
 
P.S., da parte del locatore,  ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge
 
21 marzo 1978, n. 59, convertito  dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
 
Nel caso  in cui il  conduttore sia cittadino  extracomunitario, deve
 
essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7
 
del decreto legislativo n. 286/1998.
 
 (3) Assistenza facoltativa.
 
 (4) La  durata minima e'  di mesi uno e  quella massima e'  di mesi diciotto.
 


Allegato C
 
CONTRATTO   DI   LOCAZIONE  DI  NATURA TRANSITORIA  PER  LE  ESIGENZE
 
ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI.
(ai sensi dell'art. 5,  comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

 
 Il/la sig./soc.  (1) di seguito denominato/a  locatore ............
 
....................................................................
 
(assistito/a da (3) .................................................
 
in persona di.......................................................)
 
                       Concede in locazione
 
 al/alla sig. (1) ..................................................
 
di  seguito denominato/a conduttore .................................
 
identificato/a mediante (2) .........................................
 
(assistito/a da (3) .................................................
 
in  persona di......................................................)
 
che  accetta, per se' e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta
 
in via n..... civico ...... piano ..........scala ....... int.  .....
 
composto di n. .......   vani,  oltre  cucina  e  servizi,  e  dotata
 
altresi'  dei  seguenti  elementi  accessori  (cantina,   autorimessa
 
singola, posto macchina  in comune o meno,  ecc.:   indicare   quali)
 
......................................   non  ammobiliato/ammobiliato
 
come  da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
 
Tabelle millesimali.
 
 Proprietà  .......................................................
 
riscaldamento .......................................................
 
acqua  .................... altre ...................................
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
 Comunicazione ex art.  8, terzo comma, del  decreto-legge 11 luglio
 
1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).
 
 Codice  fiscale  del locatore  ...........................  estremi
 
catastali identificativi dell'unità immobiliare ....................
 
 Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti
 
...................................................................;
 
....................................................................
 
  Certificato di collaudo e certificazione energetica
 
...................................................................;
 
....................................................................
 
  La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
 
 1) il contratto  e' stipulato per la durata di  mesi ...........(4)
 
dal ...... ............. al ....................;
 
 2) alla prima scadenza il  contratto si rinnova automaticamente per
 
uguale periodo  se il  conduttore non  comunica al  locatore disdetta
 
almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto;
 
 3) ai  sensi di quanto  previsto dall'art. .......  dell'accordo ai
 
sensi dell'art. 5,  comma 3, della legge n.  431/1998, tra ..........
 
depositato il  .................  presso    il  comune  di  le  parti
 
concordano  che  la  presente  locazione   ha natura   transitoria in
 
quanto   il  conduttore/i  espressamente  ha  l'esigenza  di  abitare
 
l'immobile per un periodo non eccedente i  ..........................
 
(3)  frequentando  il    corso  di  studi ................. di presso
 
l'Università di .................;
 
 4) il  conduttore ha facoltà  di recedere dal contratto  per gravi
 
motivi  previo avviso  da  recapitarsi a  mezzo lettera  raccomandata
 
almeno tre  mesi prima. Tale  facoltà e'  consentita anche ad  uno o
 
piu'   dei   conduttori  firmatari   e   in   tal  caso,   dal   mese
 
dell'intervenuto recesso,  la locazione prosegue nei  confronti degli
 
altri ferma restando  la solidarietà del conduttore  recedente per i
 
pregressi periodi di conduzione;
 
 5)  l'immobile dovrà  essere  destinato esclusivamente  ad uso  di
 
civile abitazione del conduttore;
 
 6) il conduttore non potrà sublocare  o dare in comodato, in tutto
 
o in parte, l'unità immobiliare,  pena la risoluzione di diritto del
 
contratto;
 
 7)  secondo  quanato stabilito  dall'accordo  cui  al punto  3)  e'
 
convenuto in lire ..................../euro ...................., che
 
il conduttore si  obbliga a corrispondere nel  domicilio del locatore
 
ovvero  a mezzo  bonifico  bancario ovvero  in  n. ............  rate
 
eguali anticipate di lire ...........................................
 
ciascuna,   scadenti il ............ Tale canone e' stato determinato
 
dalle parti  sulla base  dell'applicazione dei  seguenti criteri    e
 
parametri:     secondo     quanto    stabilito  dall'art.    ........
 
dell'accordo: ......................................................;
 
 8) il pagamento del canone o  di quant'altro dovuto anche per oneri
 
accessori  non  potrà  essere  sospeso  o  ritardato  da  pretese  o
 
eccezioni  del conduttore,  qualunque ne  sia il  titolo. Il  mancato
 
puntuale pagamento, per  qualunque causa, anche di una  sola rata del
 
canone  (nonche' di  quant'altro dovuto  ove di  importo pari  ad una
 
mensilità  del canone),  costituisce  in mora  il conduttore,  fatto
 
salvo quanto  previsto dagli articoli  5 e  55 della legge  27 luglio
 
1978, n. 392;
 
 9) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare
 
al locatore, al suo amministratore nonche' ai loro incaricati ove gli
 
stessi ne abbiano - motivandola - ragione;
 
 10) il conduttore dichiara di aver  visitato la casa locatagli e di
 
averla trovata adatta  all'uso convenuto e - cosi' -  di prenderla in
 
consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da
 
quel  momento della  medesima  custode. Il  conduttore  si impegna  a
 
riconsegnare l'unità immobiliare locata  nello stato medesimo in cui
 
l'ha ricevuta  salvo il deperimento  d'uso, pena il  risarcimento del
 
danno. Si  impegna, altresi', a  rispettare le norme  del regolamento
 
dello stabile  ove esistente,  accusando in  tal caso  ricevuta della
 
consegna dello stesso con la firma del presente contratto, cosi' come
 
si  impegna   ad  osservare   le  deliberazioni   dell'assemblea  dei
 
condomini. E' in ogni caso vietato  al conduttore di compiere atti, e
 
tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti
 
dello  stabile.  Le  parti  danno   atto,  in  relazione  allo  stato
 
dell'immobile, ai  sensi dell'art. 1590  del codice civile  di quanto
 
segue ..............................................................,
 
....................................................................
 
....................................................................
 
ovvero come da allegato verbale di consegna;
 
 11)   il  conduttore   non   potrà   apportare  alcuna   modifica,
 
innovazione,  miglioria o  addizione ai  locali locati  ed alla  loro
 
destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso
 
scritto del locatore;
 
 12)  il  conduttore  esonera  espressamente  il  locatore  da  ogni
 
responsabilità  per  i  danni  diretti  o  indiretti  che  potessero
 
derivargli da fatto dei dipendenti  del locatore medesimo nonche' per
 
interruzioni incolpevoli dei servizi;
 
 13) a garanzia delle obbligazioni  tutte che assume con il presente
 
contratto,  il conduttore  versa/non versa  al locatore  (che con  la
 
firma del  contratto ne  rilascia, in caso,  quietanza) una  somma di
 
lire  ..................../euro ....................  pari a  .......
 
mensilità del canone,  non imputabile in conto  pigioni e produttiva
 
di interessi legali che saranno  corrisposti al conduttore al termine
 
di ogni anno di locazione.
 
 Il deposito  cauzionale come  sopra costituito sarà  restituito al
 
termine  della  locazione  previa verifica  dello  stato  dell'unità
 
immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
 
  Altre forme di garanzia ..........................................
 
....................................................................
 
...................................................................;
 
 14) per  gli oneri  accessori le  parti faranno  applicazione della
 
"Tabella oneri accessori" allegata all'accordo di cui al punto 3).
 
 In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in
 
quanto esistenti - relative al  servizio di pulizia, al funzionamento
 
e   all'ordinaria   manutenzione   dell'ascensore,   alla   fornitura
 
dell'acqua nonche'  dell'energia elettrica,  del riscaldamento  e del
 
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine
 
nonche' alle  forniture degli altri  servizi comuni. Le spese  per il
 
servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore
 
nella misura del novanta per cento.
 
 Il pagamento di quanto sopra deve  avvenire - in sede di consuntivo
 
- entro due  mesi dalla richiesta. Prima di  effettuare il pagamento,
 
il conduttore  ha diritto  di ottenere l'indicazione  specifica delle
 
spese anzidette e dei criteri  di ripartizione. Ha inoltre diritto di
 
prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o
 
l'amministratore   condominiale,   ove   esistente)   dei   documenti
 
giustificativi   delle    spese   effettuate,   anche    tramite   le
 
organizzazioni sindacali.
 
 In  una col  pagamento  della  prima rata  del  canone annuale,  il
 
conduttore verserà una  quota di acconto non sup eriore  a quella di
 
sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente;
 
 15) il  conduttore ha  diritto di voto,  in luogo  del proprietario
 
dell'unità  immobiliare  locatagli,  nelle  delibere  dell'assemblea
 
condominiale relative  alle spese ed  alle modalità di  gestione dei
 
servizi  di riscaldamento  e  di condizionamento  d'aria. Ha  inoltre
 
diritto  di intervenire,  senza  voto, sulla  delibere relative  alla
 
modificazione degli altri servizi comuni.
 
 Quanto stabilito  in materia di riscaldamento  e di condizionamento
 
d'aria si applica anche ove si  tratti di edificio non in condominio.
 
In  tale  caso (e  con  l'osservanza,  in quanto  applicabili,  delle
 
disposizioni  del  codice  civile  sull'assemblea  dei  condomini)  i
 
conduttori  si  riuniscono  in  apposita  assemblea  convocata  dalla
 
proprietà o da almeno tre conduttori;
 
 16)  il conduttore  - in  caso  di installazione  sullo stabile  di
 
antenna   televisiva   centralizzata   -  si   obbliga   a   servirsi
 
esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore
 
- in  caso di inosservanza -  autorizzato a far rimuovere  e demolire
 
ogni  antenna individuale  a  spese del  conduttore,  il quale  nulla
 
potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge;
 
 17)  nel  caso  in  cui il  locatore  intendesse  vendere  l'unità
 
immobiliare  locata   il  conduttore  dovrà  consentire   la  visita
 
all'unità immobiliare  una volta alla  settimana per almeno  due ore
 
con  l'esclusione   dei  giorni  festivi,  oppure   con  le  seguenti
 
modalità: ..........................................................
 
...................................................................;
 
 18) le spese di bollo per  il presente contratto, e per le ricevute
 
conseguenti, sono a carico del conduttore.
 
 Il locatore  provvederà alla registrazione del  contratto, dandone
 
notizia  al  conduttore.  Questi   corrisponderà  la  quota  di  sua
 
spettanza,  pari  alla  metà.  Le parti  potranno  delegare  per  la
 
registrazione  del  contratto  una  delle  organizzazioni  che  hanno
 
prestato assistenza per la stipula del presente contratto;
 
 19)  a  tutti  gli  effetti del  presente  contratto,  comprese  la
 
notifica  degli  atti  esecutivi,  e   ai  fini  della  competenza  a
 
giudicare, il conduttore elegge domicilio  nei locali a lui locati e,
 
ove egli piu'  non li occupi o comunque detenga,  presso l'ufficio di
 
segreteria del comune ove e' situato l'immobile locato;
 
 20) qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo, e
 
non puo' essere provata, se non mediante atto scritto;
 
 21) il  locatore ed il  conduttore si autorizzano  reciprocamente a
 
comunicare  a  terzi   i  propri  dati  personali   in  relazione  ad
 
adempimenti  connessi col  rapporto di  locazione (legge  31 dicembre
 
1996, n. 675);
 
 22) per quanto  non previsto dal presente contratto  le parti fanno
 
espresso rinvio alla convenzione nazionale  ex art. 4, comma 1, della
 
legge  n.  431/1998  del............................,  al decreto del
 
Ministro dei lavori pubblici di  concerto  con    il  Ministro  delle
 
finanze    di  cui  all'art.  4,    comma 2, della legge n. 431/1998,
 
all'accordo ................................  tra  di cui all'art. 5,
 
comma 3,  della      legge    n.      431/1998,    depositato      il
 
.....................   presso....................... il   comune  di
 
.......................  (eventualmente  al  decreto   del   Ministro
 
dei   lavori   pubblici,   di concerto con  il Ministro delle finanze
 
di cui all'art. 4,  comma 3, della  legge   n.  431/1998,     emanato
 
il    .................)  alle disposizioni del codice  civile, della
 
legge 27 luglio  1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
 
comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
 
 23) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia
 
che dovesse sorgere  in merito alla interpretazione  e esecuzione del
 
presente  contratto la  commissione  di conciliazione  stragiudiziale
 
paritetica istituita tra ............................................
 
.....................  nell'ambito dell'accordo   di cui   al  punto
 
3)  (eventualmente  al  decreto  del  Ministro dei  lavori  pubblici,
 
di concerto con  il Ministro delle finanze  di cui all'art. 4,  comma
 
3,    della    legge         n.     431/1998,          emanato     il
 
...............................)    alle  disposizioni    del  codice
 
civile, della  legge 27 luglio 1978,  n. 392, della legge  9 dicembre
 
1998, n. 431, e comuque alle norme vigenti ed agli usi locali;
 
   24) altre pattuizioni ...........................................
 
....................................................................
 
  Letto, approvato e sottoscritto
 
 ............................., li .............................
 
  Il locatore ......................................................
 
  Il conduttore ....................................................
 
 A mente dell'art. 1342, secondo  comma, del codice civile, le parti
 
specificamente approvano i patti di cui  ai punti 1), 2), 3), 4), 5),
 
7), 8), 10), 11), 12), 13), 16), 19), 20), 21), 22) e 24).
 
  Il locatore ......................................................
 
  Il conduttore ....................................................
 
  Sottoscrivono in segno della prestata assistenza .................
 
....................................................................
 
....................................................................
 
__________
 
           (1)  Per  le persone fisiche,   riportare: nome, cognome,
 
         luogo e data di nascita,  domicilio e codice  fiscale.  Per
 
         le    persone  giuridiche, indicare: ragione sociale, sede,
 
         codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione    tribunale
 
         nonche'    nome,  cognome   e data   di nascita  del legale
 
         rappresentante.
 
           (2) Documento di   riconoscimento: tipo ed  estremi.    I
 
         dati  relativi  devono  essere  riportati nella denuncia da
 
         presentare all'autorità di P.S., da  parte  del  locatore,
 
         ai  sensi  dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.
 
         59, convertito  dalla legge 18 maggio 1978, n.  191.    Nel
 
         caso        in   cui   il      conduttore   sia   cittadino
 
         extracomunitario,   deve    essere    data    comunicazione
 
         all'autorità  di  P.S.,  ai  sensi dell'art. 7 del decreto
 
         legislativo n. 286/1998.
 
           (3) Assistenza facoltativa.
 
           (4) La  durata minima e'  di mesi uno e   quella  massima
 
         e'  di mesi trentasei.
Servizi Immobiliari integrati
Confabitare Palermo
C.F.: 97289960821
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tel.   +39 091 840 0097
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