Legge 27 luglio 1978 n.392 - Canoni Concordati Palermo

Legge 27 luglio 1978 n.392 - Canoni Concordati Palermo

Canoni Concordati
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LEGGE 27 luglio 1978, n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(GU n.211 del 29-7-1978)
 Vigente al: 30-7-1978   

TITOLO I
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI
URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

                              Art. 1.
                     (Durata della locazione)

 La  durata  della  locazione avente per oggetto immobili urbani per uso  abitazione non puo' essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno   determinato  una  durata  inferiore  o  hanno  convenuto  una locazione   senza  determinazione  di  tempo  la  durata  si  intende convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni  stipulate  per  soddisfare  esigenze  abitative  di natura transitoria.

                              Art. 2.
                  (Disciplina della sublocazione)

 Il  conduttore  non  puo' sublocare totalmente l'immobile, ne' puo' cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Salvo  patto  contrario  il  conduttore ha la facolta' di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata  che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.

                              Art. 3.
                       (Rinnovazione tacita)

 Il  contratto  si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

                              Art. 4.
                     (Recesso del conduttore)

 E'  in  facolta'  delle  parti  consentire  contrattualmente che il conduttore  possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso  al  locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente  dalle  previsioni  contrattuali  il  conduttore, qualora  ricorrano  gravi  motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal  contratto  con  preavviso  di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

                              Art. 5.
                  (Inadempimento del conduttore)

 Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone  decorsi  venti  giorni  dalla  scadenza  prevista,  ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo  non  pagato  superi  quello  di due mensilita' del canone, costituisce  motivo  di  risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

                              Art. 6.
                    (Successione nel contratto)

 In  caso  di  morte  del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge,  gli  eredi  ed  i  parenti  ed  affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di  cessazione  degli  effetti  civili dello stesso, nel contratto di locazione  succede  al  conduttore  l'altro coniuge, se il diritto di abitare  nella  casa  familiare  sia  stato  attribuito dal giudice a quest'ultimo. In  caso  di  separazione consensuale o di nullita' matrimoniale al conduttore  succede  l'altro  coniuge  se  tra  i  due  si  sia cosi' convenuto.

Art. 7.
(Clausola di scioglimento in caso di alienazione)

 E'  nulla  la  clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.

Art. 8.
(Spese di registrazione)

 Le  spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

Art. 9.
(Oneri accessori)

 Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese   relative   al   servizio   di  pulizia,  al  funzionamento  e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia  elettrica,  del  riscaldamento  e  del  condizionamento dell'aria,  allo  spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella  misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare   il  pagamento  il  conduttore  ha  diritto  di  ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione  dei  criteri  di  ripartizione.  Il  conduttore  ha inoltre diritto  di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese
effettuate.

Art. 10.
(Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)

 Il  conduttore  ha  diritto  di  voto,  in  luogo  del proprietario dell'appartamento    locatogli,    nelle    delibere   dell'assemblea condominiale  relative  alle  spese  e alle modalita' di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli  ha  inoltre  diritto  di  intervenire, senza diritto di voto, sulle  delibere  relative  alla  modificazione  degli  altri  servizi comuni.
 La  disciplina  di  cui  al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
 In  tale  ipotesi  i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
 Si  osservano,  in  quanto  applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Art. 11.
(Deposito cauzionale)

 Il  deposito  cauzionale non puo' essere superiore a tre mensilità del canone. Esso e' produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Art. 12.
(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)

 Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato. Il  valore  locativo  e'  costituito  dal prodotto della superficie convenzionale  dell'immobile  per il costo unitario di produzione del medesimo. Il  costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli  elementi  che  concorrono  alla  determinazione  del canone di affitto,  accertati  dalle  parti,  vanno  indicati  nel contratto di locazione. Se  l'immobile  locato e' completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto,
il  canone  determinato  ai  sensi  dei  commi precedenti puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
 Le  suddette  modalita'  si  applicano  fino  alla attuazione della riforma del catasto edilizio urbano.

Art. 13.
(Superficie convenzionale)

 La superficie  convenzionale  e'  data  dalla  somma  dei  seguenti elementi:
   a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;
   b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
   c) il 20  per  cento  della  superficie  del  posto  macchina  in autorimesse di uso comune;
   d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
   e) il 15  per  cento  della  superficie  scoperta  di  pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
   f) il 10 per cento della superficie condominiale  a  verde  nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare.
 E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani  con  altezza utile inferiore a metri 1,70.
 Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano  al  netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
 L'elemento  di  cui  alla  lettera  e)  entra  nel  computo   della superficie  convenzionale  fino  ad  un  massimo  non  eccedente   la
superficie di cui alla lettera a).
 Alla superficie di cui alla lettera  a)  si  applicano  i  seguenti coefficienti:
   a) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore a  metri quadrati 70;
   b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
   c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
 I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non  si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e  manutenzione e' scadente ai sensi dell'articolo 21.

 Art. 14.
(Costo base)

 Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione e' stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, e' fissato in:
   a)  L.  250.000  per  gli  immobili  situati  in  Piemonte, Valle d'Aosta,    Liguria,    Lombardia,   Trentino-Alto   Adige,   Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche e Lazio;
   b)  L.  225.000  per  gli  immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
 La  data  di  ultimazione  dei  lavori  e'  quella  risultante  dal certificato  di  abitabilita'  o,  in  mancanza,  dal  certificato di ultimazione  dei  lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

Art. 15.
(Coefficienti correttivi del costo base)

 I  coefficienti  correttivi  sono  stabiliti  in funzione del tipo, della  classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano,  della  vetusta' e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

Art. 16.
(Tipologia)

 In  relazione  alla  tipologia  si  fa  riferimento  alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
   a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
   b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
   c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
   d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
   e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
   f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
   g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
  h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).
Qualora  gli  immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini  del  comma  precedente,  la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio  tecnico  erariale  sulla base delle categorie catastali delle   unita'  immobiliari  che  siano  ubicate  nella  stessa  zona censuaria  ed  abbiano  caratteristiche  analoghe.  A  tale  fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per   territorio   apposita  domanda  corredata  da  una  planimetria dell'immobile  con  una  sommaria  descrizione  dell'edificio,  delle rifiniture  dell'unita'  immobiliare locata nonche' degli impianti in essa  installati.  L'ufficio  provvede  entro  novanta  giorni  dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.

Art. 17.
(Classe demografica dei comuni)

 In  relazione  alla  classe  demografica  si  applicano  i seguenti coefficienti:
   a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
   b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
   c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
   d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
   e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
   f)  0,80  per  gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
 Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Art. 18.
(Ubicazione)

 In  relazione  all'ubicazione  i  consigli  comunali dei comuni con popolazione  superiore  a  20.000  abitanti provvedono a ripartire il territorio  comunale  in  cinque  zone  alle  quali  si  applicano  i coefficienti della tabella seguente:
   a) 0,85 per la zona agricola;
   b) 1 per la zona edificata periferica;
   c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
   d)  1,20  per  le  zone  di  pregio  particolare  site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
   e) 1,30 per il centro storico.
 I   consigli  comunali  devono  provvedere  alla  ripartizione  del territorio  comunale  in  zone  entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nei  comuni  con  popolazione  non  superiore ai 20.000 abitanti si applicano  le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:
   a) 0,85 per la zona agricola;
   b) 1 per il centro edificato;
   c) 1,10 per il centro storico.
 All'interno  delle  zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma  ed  alle  lettere  b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono  individuare  edifici  o  comparti di edifici particolarmente degradati  ai  quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.

Art. 19.
(Livello di piano)

 In  relazione  al  livello  di  piano,  limitatamente  alle  unità immobiliari  situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
   a) 0,80 per, le abitazioni situate al piano seminterrato;
   b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
   c)   1,00  per  le  abitazioni  situate  nei  piani  intermedi  e all'ultimo piano;
   d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
 Per  le  abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

Art. 20.
(Vetustà)

 In relazione alla vetusta' si applica un  coefficiente  di  degrado per ogni anno decorrente  dal  sesto  anno  successivo  a  quello  di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
   a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
   b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
 Se si e' proceduto a lavori  di  integrale  ristrutturazione  o  di completo restauro dell'unita' immobiliare,  anno  di  costruzione  e' quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Art. 21.
(Stato di conservazione e manutenzione)

 In   relazione   allo   stato   di   conservazione  e  manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
   a) 1,00 se lo stato e' normale;
   b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
   c) 0,60 se lo stato e' scadente.
 Per  la  determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unita' immobiliare:
   1) pavimenti;
   2) pareti e soffitti;
   3) infissi;
   4) impianto elettrico;
   5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
   6) impianto di riscaldamento;
nonche' dei seguenti elementi comuni:
     1) accessi, scale e ascensore;
     2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
 Lo  stato  dell'immobile  si  considera  mediocre  qualora siano in scadenti  condizioni  tre  degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unita' immobiliare.
 Lo  stato  dell'immobile  si  considera  scadente  qualora siano in scadenti  condizioni  almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unita' immobiliare.
 Lo  stato  dell'immobile  si  considera  scadente  in  ogni caso se l'unita'   immobiliare   non   dispone   di   impianto   elettrico  o dell'impianto  idrico  con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero  se  non  dispone  di  servizi igienici privati o se essi sono comuni a piu' unita' immobiliari.
 Il  Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre  mesi  dalla  entrata  in vigore della presente legge, indichera' analiticamente   gli   elementi  di  valutazione  fissati  nei  commi precedenti.

Art. 22.
(Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975)

 Per  gli  immobili  adibiti  ad  uso  di  abitazione che sono stati ultimati  dopo  il  31  dicembre  1975, il costo base di produzione a metro   quadrato   e'   fissato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da  emanare  entro  il  31  marzo  di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Il  costo  base  di  produzione  e'  determinato,  anche  in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
   a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
   b) dell'incidenza del contributo di concessione;
   c) del costo dell'area, che non potra' essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
   d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
 Se,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di quella di registro  o  di  altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri   delle   assicurazioni   obbligatorie   o  in  base  ad  altre documentazioni  di  origine  pubblica,  risultano  costi  maggiori di quelli  indicati  nel  decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto  di  tali  maggiori  costi.  Il  costruttore,  in quanta di sua spettanza,  e'  tenuto  a  fornire  al  proprietario tali dati, se la richiesta   venga   fatta   anteriormente   al   primo  trasferimento dell'immobile;  in  tal  caso  gli  stessi  elementi  dovranno essere comunicati  agli  uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui  sopra  non  si  tiene  comunque  conto  del valore dell'immobile accertato   ai   fini   dell'imposta  di  registro  relativa  al  suo trasferimento  a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per  la  determinazione  del  canone  e'  quello dei costi come sopra definiti.
 Ai  fini  della  determinazione  del  canone  di  locazione per gli immobili  urbani  ultimati  dopo  il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato   a   norma   del  presente  articolo,  di  applicano  le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente   comma   non   si   applicano   i  coefficienti  previsti nell'articolo  16  nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.

Art. 23.
(Riparazioni straordinarie)

 Quando  si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie  per  conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a  cui  e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante  entita',  il  locatore  puo' chiedere al conduttore che il canone  risultante  dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato  con  un  aumento  non  superiore  all'interesse legale sul capitale  impiegato  nelle  opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita'  e  i  contributi  di  ogni  natura  che il locatore abbia percepito  o  che  successivamente  venga  a  percepire  per le opere eseguite.
 L'aumento  decorre  dalla data in cui sono state ultimate le opere, se  la  richiesta  e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso  diverso  decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  al ricevimento della richiesta.
 Le  disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il   locatore  venga  assoggettato  a  contributi  di  miglioria  per trasformazioni urbane nella zona in cui e' situato l'immobile.
 Le  controversie  derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalita' indicate negli articoli 43 e seguenti.

Art. 24.
(Aggiornamento del canone)

 Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione
definito  ai  sensi degli articoli da 12 a 23 e' aggiornato ogni anno
in   misura   pari  al  75  per  cento  della  variazione,  accertata
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
 L'aggiornamento  del canone decorrera' dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
                             Art. 25.
                     (Adeguamento del canone)

 Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha
diritto   all'adeguamento   del  canone  in  relazione  all'eventuale
mutamento  degli  elementi  di  cui agli articoli 13 e 15, escluso il
parametro  relativo  alla  vetusta'  che  si  applica  al momento del
rinnovo contrattuale.
 L'adeguamento del canone avra' effetto dal mese successivo a quello
durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.
                             Art. 26.
                     (Ambito di applicazione)

 Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
   a)  alle locazioni stipulate pur soddisfare esigenze abitative di
natura   transitoria,  salvo  che  il  conduttore  abiti  stabilmente
nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;
   b)  alle  locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico
dello  Stato  per i quali si applica il canone sociale determinato in
base alle disposizioni vigenti;
   c)  alle  locazioni  relative ad alloggi soggetti alla disciplina
dell'edilizia convenzionata;
   d)  alle  locazioni  relative ad immobili inclusi nelle categorie
catastali A/ 8 e A/ 9.
 Le  disposizioni  di  cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano
alle  locazioni  concernenti  gli  immobili  siti  in  comuni  che al
censimento  del  1971  avevano  popolazione  residente  fino  a 5.000
abitanti  qualora,  nel  quinquennio  precedente  l'entrata in vigore
della   presente   legge,  e  successivamente  ogni  quinquennio,  la
popolazione  residente  non  abbia  subito  variazioni  in aumento, o
comunque  l'aumento  percentuale  sia  stato inferiore a quello medio
nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
 Il  comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui
al precedente comma e delle eventuali variazioni.
Capo II
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI
ABITAZIONE

                             Art. 27.
                     (Durata della locazione)

 La  durata  delle  locazioni  e sublocazioni di immobili urbani non puo'  essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate:
   1) industriali, commerciali e artigianali;
   2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche ai contratti  relativi  ad  immobili  adibiti  all'esercizio  abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo. La  durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile,   anche   se   ammobiliato,   e'  adibito  ad  attivita' alberghiere. Se  e'  convenuta  una  durata  inferiore o non e' convenuta alcuna durata,   la   locazione   si   intende   pattuita   per   la  durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
 Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve  qualora  l'attivita'  esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare  l'immobile,  per  la  medesima stagione dell'anno successivo, allo  stesso  conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata  prima  della  scadenza  del  contratto.  L'obbligo  del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E'  in  facolta'  delle  parti  consentire  contrattualmente che il conduttore  possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso  al  locatore,  mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente  dalle  previsioni  contrattuali  il  conduttore, qualora  ricorrano  gravi  motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal  contratto  con  preavviso  di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Art. 28.
(Rinnovazione del contratto)

 Per  le  locazioni  di  immobili  nei  quali  siano  esercitate  le attivita'  indicate  nei  commi  primo e secondo dell'articolo 27, il contratto  si  rinnova  tacitamente  di  sei  anni in sei anni e, per quelle  di immobili adibiti ad attivita' alberghiere, di nove anni in nove  anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi   all'altra  parte,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
 Alla  prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni,  il  locatore  puo'  esercitare  la  facolta'  di diniego della rinnovazione  soltanto  per  i  motivi  di cui all'articolo 29 con le modalita' e i termini ivi previsti.

Art. 29.
(Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza)

 Il  diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui  all'articolo  precedente  e'  consentito  al  locatore  ove egli intenda:
   a)  adibire  l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
   b)  adibire  l'immobile  all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge  o  dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle  attivita'  indicate  nell'articolo  27  o,  se  si  tratta  di pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  o  di  diritto pubblico, all'esercizio  di  attivita'  tendenti  al  conseguimento  delle loro finalita' istituzionali;
   c)  demolire  l'immobile  per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua  integrale  ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su  di  esso  un  intervento  sulla  base  di  un  programma comunale pluriennale  di  attuazione  ai  sensi  delle leggi vigenti. Nei casi suddetti  il  possesso  della  prescritta  licenza  o  concessione e' condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini  della  licenza  o  della  concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
   d)  ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali  adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12  della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre   che   le  opere  da  effettuarsi  rendano  incompatibile  la permanenza  del  conduttore  nell'immobile.  Anche  in  tal  caso  il possesso  della  prescritta  licenza  o concessione e' condizione per l'azione  di  rilascio;  gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
 Per  le  locazioni  di  immobili  adibiti all'esercizio di albergo, pensione  o locanda, anche se ammobiliati, il locatore puo' negare la rinnovazione  del  contratto  nelle  ipotesi previste dall'articolo 7 della  legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge  27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento  sulla  base  di  un  programma  comunale  pluriennale  di attuazione  ai  sensi  delle  leggi  vigenti.  Nei  casi  suddetti il possesso  della  prescritta  licenza  o concessione e' condizione per l'azione  di  rilascio.  Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono  alle  condizioni  previste nella precedente lettera c). Il locatore  puo'  altresi' negare la rinnovazione se intende esercitare  personalmente  nell'immobile  o  farvi  esercitare  dal  coniuge o da parenti  entro  il secondo grado in linea retta la medesima attivita' del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge  2  marzo  1963,  n.  191,  modificato  dall'articolo 4-bis del decreto-legge  27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
 Ai  fini  di  cui  ai  commi  precedenti  il  locatore,  a  pena di decadenza,  deve  dichiarare  la propria volonta' di conseguire, alla scadenza  del contratto, la disponibilita' dell'immobile locato; tale dichiarazione  deve  essere  effettuata,  con  lettera  raccomandata, almeno  12  o  18  mesi  prima della scadenza, rispettivamente per le attivita'  indicate  nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attivita' alberghiere.
 Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullita', il motivo,  tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta e' fondata.
 Se  il  locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi   il   contratto  s'intende  rinnovato  a  norma  dell'articolo precedente.

Art. 30.
(Procedura per il rilascio)

 Avvenuta  la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e prima  della  data per la quale e' richiesta la disponibilita' ovvero quando  tale  data  sia  trascorsa  senza  che  il  conduttore  abbia rilasciato  l'immobile,  il  locatore  puo'  convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 46.
 La controversia e' di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi e' di competenza del pretore.
 Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' posto  l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
 Alla  prima  udienza,  se  il convenuto compare e non si oppone, il giudice  ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.
 L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio. Nel  caso  di  opposizione  del  convenuto  il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
 Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo.  In  caso  contrario  o  nella contumacia del convenuto si procede  a norma dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.
 Il  giudice,  su  istanza  del  ricorrente,  alla  prima  udienza e comunque  in  ogni  stato  del  giudizio, valutate le ragioni addotte dalle   parti   e  le  prove  raccolte,  puo'  disporre  il  rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

Art. 31.
(Sanzioni)

 Il  locatore che abbia ottenuto la disponibilita' dell'immobile per
uno  dei  motivi  previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei
mesi   dall'avvenuta   consegna,  non  abbia  adibito  l'immobile  ad
abitazione  propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado
in  linea  retta,  o  non  abbia  adibito  l'immobile ad esercizio in
proprio  di  una delle attivita' indicate all'articolo 27, ovvero non
abbia  rispettato  i  termini  della  concessione  o quelli del piano
comunale  di  intervento  per  quanto  attiene l'inizio dei lavori di
demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile
ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione
o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine
stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e' tenuto, se
il  conduttore  lo  richiede,  al  ripristino  del contratto, salvi i
diritti  acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di  trasloco  e  degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento
del  danno  nei  confronti  del  conduttore in misura non superiore a
quarantotto  mensilita' del canone di locazione percepito prima della
risoluzione  del  contratto,  oltre alle indennita' previste ai sensi
dell'articolo 34.
 Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del
danno,  ordina  al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a
L.  2.000.000  da  devolvere  al  comune  nel  cui territorio e' sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III
della presente legge.

Art. 32.
(Aggiornamento del canone)

 Per i primi tre anni dall'inizio della locazione  il  canone  nelle misure contrattualmente stabilite  non  puo'  essere  aggiornato  per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le parti possono convenire  che  dall'inizio  del  quarto  anno  il canone sia aggiornato con riferimento  alle  variazioni  verificatesi nel  biennio  precedente  e  cosi'  successivamente  con  periodi  di invariabilita' non inferiori al biennio. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 33.
(Canone delle locazioni stagionali)

 Il  canone delle locazioni stagionali puo' essere aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 32.

Art. 34.
(Indennita' per la perdita dell'avviamento)

 In  caso  di  cessazione  del  rapporto  di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento  o  disdetta  o  recesso  del  conduttore o a una delle procedure  previste  dal  regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267, il conduttore  ha  diritto,  per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'.
 Il   conduttore   ha  diritto  ad  una  ulteriore  indennita'  pari all'importo   di   quelle   rispettivamente  sopra  previste  qualora l'immobile  venga,  da  chiunque,  adibito all'esercizio della stessa attivita'  o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica che  siano  affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed ove  il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione   del   provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e' condizionata  dall'avvenuta  corresponsione dell'indennita' di cui al primo  comma.  L'indennita'  di  cui  al  secondo  comma  deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

Art. 35.
(Limiti)

 Le  disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso  di  cessazione  di  rapporti  di locazione relativi ad immobili
utilizzati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  che  non  comportino contatti  diretti  con  il  pubblico  degli  utenti e dei consumatori
nonche'   destinati  all'esercizio  di  attivita'  professionali,  ad attivita'  di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o
interni  a  stazioni  ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

                             Art. 36.
       (Sublocazione e cessione del contratto di locazione)

 Il  conduttore  puo'  sublocare l'immobile o cedere il contratto di
locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme
ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento. Il locatore puo'
opporsi,  per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.  Nel  caso di cessione il locatore, se non ha liberato
il  cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte.
 Le  indennita' previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di
colui  che  risulta  conduttore al momento della cessazione effettiva
della locazione.
                             Art. 37.
                    (Successione nel contratto)

 In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro
che,  per successione o per precedente rapporto risultante da atto di
data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a
continuarne l'attivita'.
 In  caso  di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  il contratto di
locazione  si  trasferisce  al  coniuge, anche se non conduttore, che
continui  nell'immobile  la  stessa  attivita'  gia'  ivi  esercitata
assieme   all'altro   coniuge   prima   della  separazione  legale  o
consensuale  ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
 Se  l'immobile e' adibito all'uso di piu' professionisti, artigiani
o  commercianti e uno solo di essi e' titolare del contratto, in caso
di  morte  gli  succedono  nel  contratto, in concorso con gli aventi
diritto  di  cui  ai  commi  precedenti,  gli  altri  professionisti,
artigiani o commercianti.
 Nelle  ipotesi  di  recesso  del  titolare del contratto, succedono
nello  stesso  gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In
tal caso il locatore puo' opporsi alla successione nel contratto, per
gravi motivi, con le modalita' di cui all'articolo precedente.
                             Art. 38.
                      (Diritto di prelazione)

 Nel  caso  in  cui  il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l'immobile  locato,  deve  darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
 Nella  comunicazione  devono  essere  indicati il corrispettivo, da
quantificare  in  ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali
la  compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o
meno il diritto di prelazione.
 Il  conduttore  deve  esercitare  il diritto di prelazione entro il
termine  di  sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con
atto  notificato  al  proprietario  a mezzo di ufficiale giudiziario,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
 Ove  il  diritto  di  prelazione  sia esercitato, il versamento del
prezzo   di   acquisto,   salvo  diversa  condizione  indicata  nella
comunicazione  del  locatore, deve essere effettuato entro il termine
di  trenta  giorni  decorrenti  dal  sessantesimo giorno successivo a
quello  dell'avvenuta  notificazione della comunicazione da parte del
proprietario,  contestualmente  alla  stipulazione  del  contratto di
compravendita o del contratto preliminare.
 Nel  caso  in  cui  l'immobile  risulti  locato  a piu' persone, la
comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna
di esse.
 Il  diritto  di prelazione puo' essere esercitato congiuntamente da
tutti  i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti
o dal rimanente conduttore.
 L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui
al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione   di   avvalersi  della  prelazione,  si  considera  avere
rinunciato alla prelazione medesima.
 Le  norme  del  presente  articolo  non  si applicano nelle ipotesi
previste  dall'articolo  732  del  codice  civile,  per  le  quali la
prelazione   opera   a   favore  dei  coeredi,  e  nella  ipotesi  di
trasferimento  effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado.
                             Art. 39.
                       (Diritto di riscatto)

 Qualora  il  proprietario  non  provveda  alla notificazione di cui
all'articolo  precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a
quello   risultante  dall'atto  di  trasferimento  a  titolo  oneroso
dell'immobile,  l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi
dalla    trascrizione    del    contratto,    riscattare   l'immobile
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
 Ove  sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del
prezzo  deve  essere  effettuato  entro  il  termine  di tre mesi che
decorrono,  quando  non  vi  sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato
con  cui  l'acquirente  o  successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto.
 Se  per  qualsiasi  motivo,  l'acquirente o successivo avente causa
faccia  opposizione  al  riscatto, il termine di tre mesi decorre dal
giorno  del  passaggio  in  giudicato della sentenza che definisce il
giudizio.
                             Art. 40.
        (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)

 Il  locatore  che  intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza
del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le
offerte   al   conduttore,   mediante   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
 Tale  obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che
non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei casi di cessazione del
rapporto  di  locazione  dovuti  a  risoluzione  per  inadempimento o
recesso  del  conduttore  o ad una delle procedure previste dal regio
decreto  16  marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative
al conduttore medesimo.
 Il  conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della comunicazione di cui al
primo  comma,  offra  condizioni  uguali  a  quelle comunicategli dal
locatore.
 Egli  conserva  tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra
il  locatore  e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero
quando  il  locatore  abbia  ottenuto  il  rilascio dell'immobile non
intendendo  locarlo  a  terzi,  e,  viceversa,  lo  abbia concesso in
locazione entro i sei mesi successivi.
                             Art. 41.
                        (Norme applicabili)

 Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni
degli articoli da 7 a 11.
 Le  disposizioni  di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano
ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.
                             Art. 42.
       (Destinazione degli immobili a particolari attivita')
 I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani  adibiti
ad attivita'  ricreative,  assistenziali,  culturali  e  scolastiche,
nonche' a sede di partiti o di sindacati, e  quelli  stipulati  dallo
Stato  o  da  altri  enti  pubblici  territoriali  in   qualita'   di
conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27.
 A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli  32  e
41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III,
ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28.
Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI

                             Art. 43.
                 (Improcedibilita' della domanda)

 La  domanda  concernente controversie relative alla determinazione,
all'aggiornamento  e  all'adeguamento  del  canone  non  puo'  essere
proposta  se  non  e' preceduta dalla domanda di conciliazione di cui
all'articolo seguente.
 L'improcedibilita'  e' rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e
grado del procedimento.
                             Art. 44.
             (Tentativo obbligatorio di conciliazione)

 La   domanda   di   conciliazione  concernente  la  determinazione,
l'aggiornamento  e  l'adeguamento del canone e' presentata al giudice
competente.
 Il  giudice  convoca  le  parti, con comunicazione da effettuarsi a
cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici
giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di  conciliazione,  per
l'amichevole componimento della vertenza.
 Se   le   parti  si  conciliano,  viene  redatto  processo  verbale
sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria.
 Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
 Se la conciliazione non riesce, il giudice ne da' atto nel verbale.
 Nell'udienza di cui sopra il giudice puo' essere affiancato da due
esperti,  uno  per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche
nell'ambito  delle  organizzazioni  di inquilini o di proprietari. Le
parti  possono  partecipare  all'udienza  personalmente  o a mezzo di
procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.
                             Art. 45.
                       (Ricorso al giudice)

 Se  il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il
termine  di  novanta  giorni dalla presentazione della domanda di cui
all'articolo  precedente,  le  parti  possono  chiedere al giudice la
determinazione del canone.
 La controversia e' di competenza del conciliatore qualora il canone
di  cui  si chiede la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento
non  sia  superiore  a  lire  50.000  mensili; negli altri casi e' di
competenza del pretore.
 Le  controversie relative alle opere di conservazione dell'immobile
di cui all'articolo 23, alle indennita' di cui all'articolo 34 e alla
indennita'  per  i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice
civile  e  12  del  regio  decreto-legge  18  gennaio  1937,  n. 975,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651,
sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore.
Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
 In  primo  grado  la  parte  puo'  stare in giudizio personalmente,
quando  il  valore  della  causa non ecceda lire 50.000 mensili nelle
controversie  previste  dal  comma  secondo  e  L.  600.000 in quelle
previste dal comma terzo.
 Fino   al  termine  del  giudizio  il  conduttore  e'  obbligato  a
corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.
                             Art. 46.
            (Rinvio alle norme relative al procedimento
             sulle controversie individuali di lavoro)

 Il  procedimento  per le controversie di cui agli articoli 30 e 45,
per  tutto  cio'  che  non  e'  regolato  dalla  presente  legge,  e'
disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo,
quarto  e  quinto,  418,  419,  420, 421, comma primo, 422, 424, 429,
commi  primo  e  secondo,  430  del  codice  di  procedura  civile  e
dall'articolo  431  dello  stesso  codice,  in quanto applicabile. Si
applica  altresi' l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.
                             Art. 47.
                  (Poteri istruttori del giudice)

 Il   giudice   puo'   disporre  d'ufficio,  in  qualsiasi  momento,
l'ispezione  dell'immobile  e  l'ammissione  di  ogni mezzo di prova,
anche  fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del
giuramento  decisorio,  nonche'  la  richiesta  di  informazioni, sia
scritte  sia  orali,  alle  associazioni  di categoria indicate dalle
parti.
                             Art. 48.
          (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)

 Il  pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa
nelle  forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli
articoli  30  e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo
420  del  codice di procedura civile e il termine perentorio entro il
quale  le  parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli
atti  introduttivi  mediante  deposito  di  memorie  e  documenti  in
cancelleria.
 Qualora  la  causa  non  rientri  nella  rispettiva  competenza per
valore,  il  pretore  o  il conciliatore la rimette con ordinanza non
impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la riassunzione.
                             Art. 49.
          (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)

 Il  giudice,  quando  rileva  che  una  causa  promossa nelle forme
stabilite  nel  presente  capo  riguarda  una controversia diversa da
quelle  previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri
nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente,
fissando  un  termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione con rito ordinario.
 In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle
norme ordinarie.
                             Art. 50.
                    (Incompetenza del giudice)

 Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30
e   45   sia   stata   proposta   dinanzi   a  giudice  incompetente,
l'incompetenza  puo'  essere  eccepita  dal  convenuto soltanto nella
memoria  difensiva  di  cui  all'articolo 416 del codice di procedura
civile,  ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di
cui all'articolo 420 dello stesso codice.
 Quando  l'incompetenza  sia  stata eccepita o rilevata ai sensi del
comma  precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente,
fissando  un  termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione.
                             Art. 51.
                       (Delle impugnazioni)

 L'appello  contro  la  sentenza  del conciliatore o del pretore nei
processi  relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45,
si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.
 Il  procedimento  di  appello,  per  tutto cio' che non e' regolato
dalla  presente  legge, e' disciplinato dagli articoli 434, 435, 436,
437,  commi  primo,  secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di
procedura  civile.  E'  applicabile la disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 429 dello stesso codice.
                             Art. 52.
                 (Cambiamento del rito in appello)

 Il  giudice,  se  ritiene che il procedimento in primo grado non si
sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli
48 e 49.
                             Art. 53.
                  (Consulente tecnico in appello)

 Il  giudice,  nell'udienza  di cui al primo comma dell'articolo 437
del  codice  di procedura civile, puo' nominare un consulente tecnico
rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.
 Il  consulente  deve  depositare  il proprio parere non oltre dieci
giorni prima della nuova udienza.
                             Art. 54.
                     (Clausola compromissoria)

 E'  nulla  la  clausola  con  la quale le parti stabiliscono che le
controversie  relative alla determinazione del canone siano decise da
arbitri.

                             Art. 55.
           (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)

 La  morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di  cui  all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu'  di  tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli  oneri  accessori  maturati  sino  a  tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
 Ove  il  pagamento  non  avvenga  in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate  condizioni  di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In  tal  caso  rinvia  l'udienza  a  non  oltre  dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La  morosita'  puo'  essere  sanata,  per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per  non  oltre  due  mesi,  e'  conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e   dipendenti   da  disoccupazione,  malattie  o  gravi,  comprovate condizioni di difficolta'. Il  pagamento,  nei  termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

                             Art. 56.
                    (Modalita' per il rilascio)

 Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto
delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le
quali  viene  disposto  il rilascio stesso, fissa anche la data della
esecuzione  entro  il  termine  massimo  di  mesi sei ovvero, in casi
eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.
 Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo  55  per  il  caso  in cui il
conduttore  non  provveda al pagamento nel termine assegnato, la data
dell'esecuzione  non  puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine concesso per il pagamento.
 Trascorsa   inutilmente  la  data  fissata,  il  locatore  promuove
l'esecuzione  ai  sensi  degli  articoli 605 e seguenti del codice di
procedura civile.
                             Art. 57.
           (Esenzioni fiscali ed onorari professionali)

 Gli  atti,  i  documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per
controversie   locatizie   attribuite   dalla   presente  legge  alla
competenza  del  conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo
44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi
gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
TITOLO II
DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo I
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

                             Art. 58.
        (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)

 I  contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti
ad  uso  di  abitazione  e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente   si  considerano  prorogati  ed  hanno  la  durata  prevista
nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
   a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al
31 dicembre 1952;
   b)  dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio
1953 ed il 7 novembre 1963;
   c)  dal  1  gennaio  1980,  per  i  contratti stipulati dopo il 7
novembre 1963.
                             Art. 59.
                      (Recesso del locatore)

 Nei  casi  di cui all'articolo precedente il locatore puo' recedere
in  ogni  momento  dal  contratto dandone comunicazione al conduttore
mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
   1)  quando abbia la necessita', verificatasi dopo la costituzione
del  rapporto  locatizio,  di  destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale,  artigianale  o professionale proprio, del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado;
   2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria,
del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado
oppure  quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita'
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o
di  culto  che  voglia  disporre  dell'immobile per l'esercizio delle
proprie  funzioni,  offra al conduttore altro immobile idoneo per cui
sia  dovuto  un canone di locazione proporzionato alle condizioni del
conduttore  medesimo  e  comunque  non  superiore del 20 per cento al
canone  del  precedente  immobile  e  assuma a suo carico le spese di
trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore
risulti  infondata,  questi  potra'  essere  esonerato dalle spese di
trasloco;
   3)   quando   l'immobile  locato  sia  compreso  in  un  edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere  assicurata  la  stabilita'  e  la  permanenza  del conduttore
impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
   4)   quando   il  proprietario  intenda  demolire  o  trasformare
notevolmente  l'immobile  locato  per  eseguire  nuove costruzioni o,
trattandosi  di  appartamento  sito  all'ultimo piano, quando intenda
eseguire  sopraelevazioni  a  norma  di  legge,  e  per eseguirle sia
indispensabile  per  ragioni  tecniche  lo sgombero dell'appartamento
stesso;
   5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico,
ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, numero 1089, nel caso in cui la
competente  sovraintendenza  riconosca  necessario  ed urgente che si
proceda  a  riparazioni  o  restauri,  la  cui  esecuzione  sia  resa
impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
   6)  quando il conduttore puo' disporre di altra abitazione idonea
alle  proprie  esigenze  familiari  nello  stesso comune ovvero in un
comune confinante;
   7)   quando   il   conduttore,   avendo   sublocato  parzialmente
l'immobile,  non  lo  occupa  nemmeno  in  parte, con continuita'. Si
presume  l'esistenza  della  sublocazione  quando  l'immobile risulta
occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che
non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinita' entro
il  quarto  grado,  salvo  che  si  tratti  di  ospiti transitori. La
presunzione  non  si  applica nei confronti delle persone che si sono
trasferite nell'immobile assieme al conduttore;
   8)  quando  il conduttore non occupa continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo.
 Nelle  ipotesi  di  cui  ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il
possesso  della  licenza  o concessione e' condizione per l'azione di
rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle
condizioni previste nella lettera c) dell'articolo 29.
 Alla  procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme
di cui ai precedenti articoli 30 e 56.
                             Art. 60.
        (Ripristino del rapporto e risarcimento del danno)

 Il   provvedimento   che   dispone  il  rilascio  dell'immobile  in
conseguenza  dell'esercizio  da  parte  del  locatore  del diritto di
recesso,  perde  efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da
quando  ha  riacquistato  la  disponibilita'  dell'immobile,  non  lo
adibisca  all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai
numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine,
i lavori per i quali e' stata rilasciata licenza o concessione.
 Il  conduttore  ha  diritto,  nei confronti del locatore e dei suoi
aventi  causa,  al  ripristino  del  contratto  di locazione, salvi i
diritti  acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di  trasloco  e  degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al
risarcimento  del  danno  da  determinarsi  dal giudice in misura non
inferiore  a  12 e non superiore a 48 mensilita' del canone, oltre ad
un equo indennizzo per le spese di trasloco.
 Il  giudice,  oltre  a determinare il ripristino o il risarcimento,
ordina  al  locatore  il  pagamento  di  una  somma da L. 500.00 a L.
2.00.000   da   devolvere  al  comune  nel  cui  territorio  e'  sito
l'immobile,  ad  integrazione  del fondo sociale di cui al titolo III
della presente legge.
                             Art. 61.
                 (Acquirente dell'immobile locato)

 La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59
non  puo'  essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto
tra  vivi  finche'  non  siano  decorsi  almeno  due  anni dalla data
dell'acquisto.
 Il  termine  e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente
e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero
se  l'acquirente  e'  cittadino  emigrato  in  un  paese straniero in
qualita'  di  lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi
stabilmente.
 Quando   l'immobile  e'  stato  donato  a  causa  di  matrimonio  o
costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato,
il  termine  di  cui  al  primo comma si computa dal giorno in cui il
dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.
                             Art. 62.
             (Canone dei contratti soggetti a proroga)

 Il  canone  di  cui  agli  articoli 12 e 24 si applica ai contratti
previsti  nell'articolo  58  dall'inizio  del  sesto anno a decorrere
dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e' adeguato
in  relazione  all'eventuale  mutamento  degli  elementi  di cui agli
articoli 13 e 15.
 Fino  alla  data  suddetta  il  canone di locazione corrisposto dal
conduttore,  calcolato  al  netto  degli oneri accessori, puo' essere
aumentato  a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del
quarto  mese  successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge,  nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e
del  15  per  cento all'anno per gli anni successivi della differenza
risultante  tra  il  canone  definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
 Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai  sensi  dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo  12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.
 Ove  alcuni  parametri, coefficienti o altri elementi necessari per
la  determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti
in  tempo  utile,  gli  adeguamenti del canone di locazione di cui ai
precedenti  commi  si  applicano  tenendo  conto  di  tutti gli altri
elementi  noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle
date di cui ai commi precedenti.
 Le  parti  possono  liberamente concordare modalita' diverse sempre
che il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione
degli articoli 12 e 24.
                             Art. 63.
(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)

 Per  i  primi  due  anni  a decorrere dalla entrata in vigore della
presente  legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti
nell'articolo   58   non   e'  aggiornato  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 24.
 Dall'inizio  del terzo anno il canone di locazione e' aggiornato in
base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
 Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:
   il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
   il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
   il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
   il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
 In   ogni   caso  con  l'integrale  applicazione  dell'equo  canone
l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura
ivi prevista.
                             Art. 64.
            (Particolari contratti soggetti a proroga)

 Ai  contratti  di  locazione  di  cui all'articolo 26, comma primo,
lettera   d)   e   comma  secondo,  soggetti  a  proroga  secondo  la
legislazione  vigente,  si  applicano  per  la durata le disposizioni
dell'articolo 58.
 Fino  al  termine di tale durata il canone puo' essere modificato a
richiesta  del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75
per  cento  della  variazione,  accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nell'anno precedente.
                             Art. 65.
            (Contratti in corso non soggetti a proroga)

 Le  disposizioni  degli  articoli  1  e  3  si  applicano  anche ai
contratti  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge  e  non  soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione
della  durata  prevista  all'articolo  1,  il  tempo  gia'  trascorso
dall'inizio  della  locazione  o,  in  caso  di  intervenuto  rinnovo
contrattuale, dalla data di esso.
 La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche ai
contratti  per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto
per finita locazione.
 Il  canone  di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di
cui  al  presente  articolo  a partire dall'inizio del secondo anno a
decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge, ed il canone
e'  adeguato  in  relazione all'eventuale mutamento degli elementi di
cui agli articoli 13 e 15.
 Fino  alla  data  suddetta  il  canone di locazione corrisposto dal
conduttore,  calcolato  al  netto  degli oneri accessori, puo' essere
aumentato  su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del
quarto  mese  successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge  nella  misura del 50 per cento della differenza risultante fra
il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente
corrisposto.
 Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai  sensi  dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo  12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
 Ai  contratti  di  locazione  di  cui all'articolo 26, comma primo,
lettera  d)  e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le
disposizioni  di  cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Fino  alla  scadenza  di  cui  al  primo  comma il canone puo' essere
modificato,    su   richiesta   del   locatore,   soltanto   mediante
aggiornamento  annuale,  in  base  al  75 per cento della variazione,
accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 66.
(Oneri accessori conglobati nel canone)

 Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico  del  conduttore  e  conglobati nel canone, non possono essere computati  in  misura  superiore  al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.

Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Art. 67.
(Contratti in corso soggetti a proroga)

 I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente  legge  e  soggetti  a  proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno  la seguente durata:
   a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964;
   b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed  il  31 dicembre 1973;
   c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
 La durata di cui sopra decorre dal giorno e  dal  mese,  successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a  quelli di  scadenza  previsti  nel  contratto   di   locazione;   ove   tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di  entrata  in vigore della presente legge.
 E' in facolta' delle parti di stipulare anche prima della  scadenza sopra  prevista  un  nuovo  contratto   di   locazione   secondo   le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

Art. 68.
(Aumenti del canone)

 Nei  contratti  di  locazione  o  sublocazione di cui al precedente articolo  il  canone  corrisposto  dal conduttore, calcolato al netto degli   oneri  accessori,  puo'  essere  a  richiesta  del  locatore, aumentato  a  decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di  entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:
   1)  non  superiore  al  15  per  cento  all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
   2)  non  superiore  al  10  per  cento  all'anno  per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
   3)  non  superiore  al  5  per  cento  all'anno  per  i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Art. 69.
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione  e  indennita'  per l'avviamento commerciale)

 Alle scadenze di cui alle lettere a) b) e)  dell'articolo  67  e  a quelle di cui all'articolo 71, il locatore deve comunicare,  mediante raccomandata con avviso di ricevimento da  inviarsi  almeno  sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende  proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per  la  locazione dell'immobile. L'obbligo non ricorre quando  il  conduttore  abbia  comunicato  al locatore che non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei  casi  di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore  o qualora sia in corso una delle procedure previste dal  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive  modificazioni,  a  carico  del conduttore medesimo.
 Tale obbligo non ricorre inoltre quando  il  locatore  non  intende procedere  al  rinnovo  della  locazione  per   i   motivi   indicati all'articolo 29. Il conduttore deve rendere noto al locatore,  entro  trenta  giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende  proseguire  la locazione alle nuove condizioni. Il conduttore ha diritto di  prelazione  se,  entro  trenta  giorni dalla ricezione della comunicazione di  cui  al  primo  comma,  offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli  conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma  dell'articolo 40. Il conduttore, se non accetta le condizioni  offerte  dal  locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso  pari  a 18  mensilita',  ovvero  a  21  per  le  locazioni  con  destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo. Qualora  il  locatore  non  intenda  procedere  al  rinnovo   della locazione,  al  conduttore  e'  dovuta  l'indennita'  per  avviamento commerciale nella misura di  18,  ovvero  di  21  mensilita'  per  le locazioni con destinazione alberghiera sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.
 L'indennita'  dovuta  e'  complessivamente  di  21  ovvero  di   28 mensilita' per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi  di cui al secondo comma dell'articolo 34. L'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio   dell'immobile   e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di  cui  ai precedenti commi sesto e settimo.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71  le  disposizioni  del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

Art. 70.
(Immobili destinati a particolari attivita' soggetti a proroga)

 Ai  contratti  di  locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.

Art. 71.
(Contratti in corso non soggetti a proroga)

 Le  disposizioni  degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche  ai  contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente  legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione  della  durata  prevista  in  detta  disposizione,  il periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La  durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano anche ai contatti  di  cui  sopra  per i quali, alla data di entrata in vigore della  presente  legge, è  in  corso  procedimento per convalida di licenza o di sfratto.
 Il  canone  potra'  essere  aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al  75  per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 72.
(Mutamento della destinazione)

 I  nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da  quello  preesistente  di  abitazione  non possono prevede, per un periodo  di  quattro  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e   24,   tranne   che   siano  intervenute  radicali  trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 73.
(Norme applicabili)

 Per  i  contratti  previsti  negli articoli 67, 70 e 71 il locatore puo'  recedere  in  base  ai  motivi  di cui all'articolo 29 e con il preavviso  di cui all'articolo 59. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39.


Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 74.
(Rinvio)

 Le  disposizioni  degli  articoli  da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.


TITOLO III
FONDO SOCIALE

Art. 75.
(Istituzione del fondo sociale)

 Presso  il  Ministero  del tesoro e' istituito un fondo sociale per l'integrazione   dei  canoni  di  locazione  per  i  conduttori  meno abbienti.
 Tale  fondo  e'  costituito  da  un conto corrente infruttifero sul quale  le  regioni  potranno  prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti.
 Il  Ministro  del  bilancio  riunisce  annualmente  la  commissione interregionale  di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad  essa  una  proposta  di  ripartizione  per  regione  della  somma disponibile.  Le  proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.

Art. 76.
(Ripartizione del fondo)

 Le  regioni,  con  provvedimento  del consiglio regionale, decidono entro   un  mese  dalla  ripartizione  dei  fondi,  le  modalita'  di distribuzione   tra  i  vari  comuni  tenendo  conto  delle  esigenze esistenti  in  ciascuno  di  essi.  Le  somme  cosi' ripartite devono servire  a  concorrere  al  pagamento  degli  aumenti  del  canone di locazione per i conduttori meno abbienti.
 Di  norma  i  comuni,  nell'ambito  degli  stanziamenti  assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri:
   a)  il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati  al  conduttore  ed  alle altre persone con lui abitualmente conviventi,  non  sia  superiore  complessivamente all'importo di due pensioni  minime  INPS  per  la generalita' dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti;
   b)  al  momento  dell'entrata  in  vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario  alle  esigenze  del  conduttore  e  delle persone con lui abitualmente conviventi;
   c)  i  conduttori  abbiano  ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore  della  presente  legge,  richiesta  di  aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.

Art. 77.
(Integrazione del canone)

 L'integrazione   del   canone   di   locazione   consistera'  nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80% per cento dell'aumento  del  canone  di  locazione conseguente all'applicazione dell'equo  canone,  secondo  l'entita'  e le modalita' definite dalla presente legge. Il  contributo  di  cui  al  comma precedente non puo' in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000. Ai  conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e' fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

Art. 78.
(Copertura finanziaria)

 La  spesa  di  lire  240  miliardi  derivante dall'applicazione del presente  titolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978,  di  lire  25  miliardi  nell'anno  1979,  di  lire 35 miliardi nell'anno  1980,  di  lire  45  miliardi  nell'anno  1981, di lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983. All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede  con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79.
(Patti contrari alla legge)

 E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata  legale  del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore  rispetto  a quello previsto dagli  articoli  precedenti  ovvero  ad  attribuirgli altro vantaggio in  contrasto  con  le  disposizioni  della  presente legge. Il conduttore con azione  proponibile  fino  a  sei  mesi  dopo  la riconsegna  dell'immobile  locato,  puo'  ripetere  le  somme   sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti  e  dei  limiti previsti dalla presente legge.

Art. 80.
(Uso diverso da quello pattuito)

 Se  il  conduttore  adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito,  il  locatore  puo'  chiedere  la risoluzione del contratto entro  tre  mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto  si  applica  il  regime  giuridico  corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora  la  destinazione  ad  uso  diverso  da quello pattuito sia parziale,  al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.

Art. 81.
(Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale)

 Le  variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai   e  impiegati  accertate  dall'ISTAT  sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 82.
Giudizi in corso)

 Ai  giudizi  in  corso  al  momento  dell'entrata  in  vigore della presente  legge  continuano  ad  applicarsi  ad ogni effetto le leggi precedenti.

Art. 83.
(Relazione al Parlamento)

 Il  Ministro  di  grazia  e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori   pubblici,  ogni  anno,  a  decorrere  da  quello  successivo all'entrata  in  vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro  il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

Art. 84.
(Abrogazione)

 Sono  abrogate  tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 85.
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 27 luglio 1978

                              PERTINI
                                             ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                               PANDOLFI - STAMMATI -
                                           DONAT-CATTIN - PASTORINO-
                                                            MALFATTI

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO

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